Limiti del demansionamento nella dirigenza medica e vincolo del giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18848 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, per la dirigenza medica non trova applicazione l’art. 2103 cod. civ., poiché gli incarichi dirigenziali conferiti nel rispetto delle corrispondenze regolamentari sono legalmente equivalenti ed esprimono la medesima professionalità. Ne consegue che il dirigente medico non vanta un diritto soggettivo allo svolgimento di interventi qualitativamente e quantitativamente equivalenti a quelli svolti in passato, essendo il potere datoriale di organizzazione limitato dal divieto di sostanziale inattività, di assegnazione a funzioni che esulino del tutto dalla specializzazione e dalla violazione delle regole di correttezza e buona fede, condotte sussumibili nell’art. 2087 cod. civ. e non nell’art. 2103 cod. civ.. La rilevabilità del giudicato si coordina con l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che vincola il giudice di rinvio alle questioni che costituiscono presupposto della pronuncia rescindente.
Il Fatto
Alcuni dirigenti medici dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana avevano convenuto in giudizio l’Azienda per ottenere il risarcimento dei danni da asserita dequalificazione professionale. La Corte d’appello di Firenze aveva respinto le domande, ma la Cassazione, con sentenza n. 4986 del 2018, aveva annullato la pronuncia, fissando i principi in materia di demansionamento nella dirigenza medica. Il giudizio, riassunto dinanzi alla Corte d’appello di Roma, si era concluso con il rigetto delle domande, avendo il giudice del rinvio escluso la prova dell’inadempimento datoriale. Avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disatteso il primo motivo, affermando che il giudice del rinvio ha mostrato piena contezza dei principi enunciati dalla sentenza rescindente, compiendo l’apprezzamento delle risultanze istruttorie al lume degli stessi. Quanto al contrasto con il giudicato, la rilevabilità del giudicato interno ed esterno va coordinata con l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che non riguarda solo le questioni dedotte ma anche quelle che costituiscono necessario presupposto della pronuncia. La censura fondata sulla motivazione contraddittoria è stata invece dichiarata inammissibile, poiché il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost., non essendo più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza.
Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, in quanto i ricorrenti, deducendo la non equipollenza tra la specializzazione e l’attività di distacco, miravano a rimettere in discussione i principi di diritto fissati dalla sentenza rescindente. La Corte ha precisato che la sola non completa equipollenza di mansioni non può giustificare la violazione dell’art. 2087 cod. civ., essendo il distacco tra discipline affini espressione del potere organizzativo datoriale, con il solo limite dello svuotamento delle mansioni.
Il terzo motivo è stato rigettato, avendo la Corte rilevato che la sentenza impugnata ha fondato il rigetto non su un difetto di allegazione, ma sul mancato riscontro probatorio delle allegazioni. I ricorrenti, riportando solo parzialmente il brano della sentenza, non hanno indicato quali mezzi di prova sarebbero stati trascurati, come richiesto per configurare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il quarto motivo è stato respinto, in quanto il vizio di omesso esame attiene a un preciso accadimento storico-naturalistico e non alle valutazioni giuridiche o alle argomentazioni difensive.
Quanto al quinto motivo, la Corte ha escluso la decisività dei fatti relativi alla riorganizzazione sanitaria, trattandosi di scelte organizzative di massima discrezionalità, non dimostrative della fuoriuscita dal perimetro della discrezionalità datoriale. I fatti di asserito mobbing non sono stati ritenuti idonei a determinare una diversa decisione, avendo il giudice del rinvio valutato le risultanze della CTU e le deposizioni testimoniali.
Il sesto motivo è stato infine rigettato, non configurandosi la violazione dell’art. 421 c.p.c., non essendo stata dedotta la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, né dell’art. 420 c.p.c., attenendo la norma al giudice di merito che aveva già espletato l’attività istruttoria. La censura per violazione della legge processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere accompagnata dalla deduzione della nullità della sentenza e del pregiudizio al diritto di difesa, oneri non assolti dai ricorrenti. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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