Superminimo assorbibile solo negli aumenti dei minimi da legge o CCNL (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11760 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il superminimo individuale, ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio generale dell’assorbimento nei miglioramenti retributivi conseguenti al riconoscimento di una qualifica superiore, salvo che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto. Quando la clausola negoziale limiti espressamente l’assorbibilità ai soli aumenti dei minimi tabellari introdotti da disposizioni di legge o dal CCNL, non è assorbibile l’aumento derivante dalla progressione automatica di livello collegata all’anzianità. Tale progressione non è “eventuale”, essendo legata a un automatismo stipendiale, e non costituisce “introduzione” di nuovi minimi, perché già prevista e regolata al momento della pattuizione. In sede di legittimità resta riservata al giudice di merito l’interpretazione della volontà negoziale, sindacabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica.

Il Fatto

Un lavoratore ha agito nei confronti della società datrice di lavoro per ottenere le differenze retributive che assumeva essergli dovute. Il datore aveva assorbito gli aumenti retributivi conseguiti dal lavoratore per effetto del passaggio automatico di livello contrattuale nell’incremento di euro 50 corrisposto a titolo di superminimo assorbibile.

Il Tribunale ha riconosciuto il diritto alle differenze retributive. La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 112/2022, ha rigettato l’appello, confermando che il superminimo non fosse assorbibile perché l’aumento dello stipendio tabellare dopo 18 mesi di anzianità non derivava da un superiore inquadramento ex art. 2103 cod. civ. né da un più favorevole disposto di autonomia collettiva, ma unicamente da un atto di autonomia negoziale datoriale. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, tutti articolati ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., sono connessi e decisi unitariamente. Con il primo e il secondo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2099 e 2103 cod. civ., sostenendo che l’assorbimento del superminimo nei miglioramenti retributivi costituirebbe principio generale, salvo diversa previsione del contratto collettivo. Con il terzo si denuncia la violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1365, 1367 e 1371 cod. civ.

In via preliminare la Corte respinge l’istanza di giudicato riflesso con cui la ricorrente rivendicava gli effetti favorevoli di una diversa sentenza di appello non impugnata, in parte qua, da un terzo soggetto. Il giudicato inter alios espande la sua efficacia solo in presenza di un particolare legame dei rapporti sul piano sostanziale, tale da determinare una consequenzialità necessaria ovvero una pregiudizialità dipendenza sul piano dell’accertamento processuale. Nel caso di specie difetta qualsiasi nesso di dipendenza tra le situazioni dedotte in lite, che non sia il mero fatto di riguardare una pretesa sostanziale relativa all’interpretazione di una medesima clausola negoziale.

Nel merito i motivi sono infondati. La Corte ricostruisce la portata della clausola, che prevedeva l’assorbibilità del superminimo in “ogni eventuale futuro aumento dei minimi tabellari introdotto da disposizione di legge o dal CCNL”. La progressione retributiva dovuta al passaggio automatico dal quinto al quarto livello, oltre a non potersi dire “eventuale”, essendo collegata a un automatismo stipendiale, non può nemmeno definirsi frutto della “introduzione” di disposizioni di legge o di CCNL, essendo già prevista e regolata al momento della comunicazione della clausola.

L’accertamento dei giudici di merito non è erroneo né illogico rispetto alla lettera della disposizione negoziale. Il principio generale dell’assorbimento del superminimo negli aumenti dovuti a progressioni professionali, pur costantemente ripetuto dalla giurisprudenza, fa sempre salva la diversa previsione delle parti. Richiamando Cass. n. 26017/2018, la Corte ribadisce che il superminimo è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti non abbiano convenuto diversamente, restando a carico del lavoratore l’onere di provare il titolo che autorizza il mantenimento del superminimo. La diversa tesi della ricorrente renderebbe pleonastica la speciale regolamentazione pattuita, contraddicendo il principio dell’art. 1367 cod. civ.

La Corte ricorda infine che il controllo di legittimità sugli atti di autonomia negoziale non può scadere nel controllo di merito: l’accertamento della volontà negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, e la denuncia della violazione dei canoni ermeneutici non può risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa. Il ricorso è rigettato; nulla per le spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva; sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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