Abuso del diritto e onere di esame delle ragioni extrafiscali (Cass. civ. Sez. V n. 11758 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di abuso del diritto, la proroga del termine di decadenza prevista dall’art. 10-bis, comma 7, legge n. 212/2000 opera automaticamente, senza margini di discrezionalità dell’amministrazione, in presenza della condizione obiettiva costituita dall’obbligo di instaurazione preventiva del contraddittorio, e non è subordinata alla tardiva conoscenza dei fatti posti a base della pretesa. È costituzionalmente legittima la disciplina che, in attuazione dei criteri di cui all’art. 5 legge n. 23/2014, prevede tale proroga limitata. Ai fini della configurazione dell’abuso, il vantaggio fiscale indebito comprende i benefici anche non immediati, non essendo necessario il minor versamento d’imposta nell’anno di riferimento. Il giudice di merito, tuttavia, non può omettere l’esame delle ragioni extrafiscali addotte dal contribuente e delle circostanze che escludano l’elusività.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società assicurativa un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, contestando ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 212/2000 l’indebita deduzione di minusvalenze derivanti da operazioni di vendita e contestuale riacquisto di titoli azionari, realizzate nello stesso giorno, allo stesso prezzo e con una società del medesimo gruppo. La società proponeva ricorso, accolto in primo grado.

La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’ufficio nel merito e rigettava quello incidentale sulla decadenza, ritenendo l’operazione elusiva e assorbite le altre questioni. La società ricorreva in Cassazione con dieci motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il profilo della decadenza. Secondo il Collegio, la proroga disciplinata dall’art. 10-bis, comma 7, legge n. 212/2000 è ancorata esclusivamente alla necessità di instaurazione preventiva del contraddittorio e non presuppone la tardiva conoscenza dei fatti da parte dell’ufficio. Le eccezioni di incostituzionalità per eccesso di delega e disparità di trattamento sono manifestamente infondate: il legislatore delegato dispone di un limitato margine di discrezionalità nel dare attuazione ai criteri della delega, e la proroga opera automaticamente in presenza di una condizione obiettiva, senza spazi discrezionali.

Quanto al merito, la Corte conferma che i vantaggi fiscali indebiti comprendono, per espressa previsione della lettera b) del comma 2, anche i benefici non immediati. Non è quindi necessario che l’operazione determini un minor versamento d’imposta nell’anno considerato, essendo sufficiente un beneficio differito conseguibile con certezza.

La Corte accoglie però i motivi relativi all’omesso esame di circostanze decisive. Il giudice d’appello non ha valutato l’incidenza delle minori riserve tecniche incluse nell’imponibile ai sensi dell’art. 111 t.u.i.r., né le ragioni extrafiscali addotte dalla società, consistenti nella necessità di riallineare il rendimento dei contratti assicurativi agli investimenti a copertura, né l’autonomia decisionale del gestore.

La Commissione tributaria regionale ha inoltre omesso di pronunciarsi su eccezioni proposte in via subordinata, dichiarandole erroneamente assorbite. Il Collegio ribadisce che l’assorbimento impropriamente dichiarato si traduce in omessa pronuncia.

La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

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