Sospensione contributi per calamità e prescrizione recupero quota lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23478 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina di sospensione dei termini e dei versamenti contributivi introdotta per gli eventi calamitosi ha natura eccezionale e, come tale, è di stretta interpretazione, riferendosi esclusivamente all’obbligo di versamento contributivo e non anche all’obbligo di trattenuta della quota a carico del lavoratore, che permane durante il periodo di sospensione. Ne deriva che il termine di prescrizione dell’azione di recupero del datore di lavoro relativa alla quota di contributi non trattenuta decorre dalla cessazione del periodo di sospensione e non dalla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce, essendo irrilevante il rateizzo dei contributi, che opera sul diverso piano del rapporto tra datore di lavoro ed ente previdenziale.
Il Fatto
La società, datrice di lavoro, aveva sospeso la trattenuta in busta paga della quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore per il periodo settembre 2004 – gennaio 2006, avvalendosi della sospensione dell’obbligo contributivo prevista dalla disciplina emergenziale per gli eventi calamitosi che avevano colpito il territorio di Foggia. Alla cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta in via consensuale, la società aveva operato il recupero delle quote non trattenute sull’ultima busta paga.
Il lavoratore aveva impugnato la trattenuta, ottenendo l’accoglimento della domanda in primo grado. La Corte d’appello, pur escludendo l’efficacia preclusiva della transazione novativa, rigettava l’appello della società ritenendo prescritto il diritto al recupero. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 19 e 23 della l. n. 218/1952 e dell’art. 3, comma 9, lett. b), della l. n. 335/1995.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha valutato il motivo di ricorso affermandone l’infondatezza, condividendo il percorso argomentativo del giudice d’appello. In particolare, ha escluso che la normativa emergenziale, pur richiamando anche la quota a carico dei lavoratori, avesse sospeso l’obbligo di trattenuta, la cui disciplina è contenuta nell’art. 19, l. n. 218/1952.
La Corte ha ricostruito la ratio della disciplina, volta a favorire le imprese nei territori colpiti da eventi sismici attraverso la liberazione di risorse economiche, concludendo che la sospensione del solo versamento non implica anche la sospensione della trattenuta, che si risolverebbe in un vantaggio per il lavoratore e non per l’azienda. Ha inoltre richiamato il principio di stretta interpretazione delle norme eccezionali (art. 14 Preleggi), per cui nel silenzio normativo la trattenuta non era inibita.
La pronuncia individua il dies a quo della prescrizione dell’azione di recupero nella cessazione del periodo di sospensione, quale momento di riattivazione dell’obbligo di versamento. Tale momento, a seguito delle proroghe disposte dalle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, era fissato al 31 dicembre 2005. L’azione di recupero intrapresa nel 2021, dopo sedici anni, è stata quindi ritenuta prescritta.
La Corte ha infine dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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