Travisamento del motivo di appello e violazione del principio di corrispondenza (Cass. civ. Sez. V n. 11784 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che fraintende il contenuto sostanziale del motivo di gravame e pronuncia su una censura diversa da quella effettivamente proposta viola il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. La rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda restano riservate al giudice di merito, ma sono sindacabili in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c., ove la non corretta esplicazione abbia determinato un vizio attinente all’individuazione del petitum. Nel processo tributario, il divieto di nuove eccezioni in appello posto dall’art. 57, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992 riguarda le eccezioni in senso tecnico e non le mere difese, con le quali la parte si limita a contrastare le ragioni già addotte dalla controparte.
Il Fatto
La contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale nove cartelle di pagamento notificatele dall’agente della riscossione, deducendo di averne avuto conoscenza solo dalla consultazione di un estratto di ruolo acquisito in data 4 ottobre 2017. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e annullava gli atti esattivi.
La decisione era parzialmente riformata in appello: la Commissione Tributaria Regionale della Toscana dichiarava cessata la materia del contendere per una cartella, la nullità insanabile delle notifiche di tre cartelle eseguite a mezzo raccomandata di un operatore di posta privata, la nullità della notifica di un’ulteriore cartella per omessa raccomandata informativa, la sanatoria di una notifica successiva all’entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e la validità delle notifiche eseguite a mezzo posta elettronica certificata. L’agente della riscossione ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo il travisamento della realtà processuale.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censurava la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 112, 115, 116 e 277 c.p.c., sostenendo che il collegio di appello aveva attribuito a un motivo di gravame un contenuto diverso da quello effettivo. La doglianza non colta dai giudici di seconde cure era che la consegna delle cartelle era avvenuta tramite soggetti rivestenti la qualità di messi notificatori ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 112 del 1999.
La Corte ritiene il motivo fondato. Nell’atto di appello l’agente della riscossione aveva richiamato l’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo sostituito dall’art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 46 del 1999, che consente la notifica della cartella anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e l’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 112 del 1999, che permette al concessionario di nominare uno o più messi notificatori, eventualmente soggetti operanti all’esterno della struttura. Su questa base si assumeva che le notifiche fossero valide perché eseguite da messi appositamente nominati.
La Commissione regionale, invece, si era limitata a osservare che le notifiche erano avvenute a mezzo raccomandata di un operatore di posta privata privo di titolo abilitativo nel periodo antecedente alla direttiva 2008/6/CE, senza cogliere il senso della critica. Il collegio di secondo grado avrebbe dovuto pronunciarsi sulla censura relativa alla qualità di messi notificatori, mentre ha adottato una pronuncia non correlata alla doglianza prospettata.
La Corte esclude preliminarmente che il motivo d’appello introducesse una nuova eccezione vietata dall’art. 57, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992. Esso integrava una mera difesa, ossia un’eccezione impropria, risolvendosi in argomentazioni giuridiche dirette a contrastare le ragioni della contribuente, come affermato da Cass. n. 18807/2024, Cass. n. 2589/2019, Cass. n. 22105/2017 e Cass. n. 23080/2012.
Ricordato che l’interpretazione della domanda è sindacabile sotto il profilo del principio di corrispondenza (cfr. Cass. n. 6225/2025, Cass. n. 29129/2024, Cass. n. 30770/2023), la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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