Interesse ad agire del curatore e impugnabilità dell’estratto di ruolo in ambito concorsuale (Cass. civ. Sez. 5 n. 20041 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il curatore del fallimento, per opporsi all’ammissione al passivo del credito tributario, ha sempre interesse a contrastare in via immediata ed autonoma le risultanze dell’estratto di ruolo o del ruolo e della cartella invalidamente notificata posti dal creditore erariale a fondamento della propria domanda di insinuazione. L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come novellato dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021 e successivamente modificato dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 110/2024, si applica ai processi pendenti, incidendo sull’interesse ad agire, che ha natura dinamica. Tuttavia, l’interesse del curatore ad agire in sede concorsuale sussiste in re ipsa, non essendo applicabile il limite dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, atteso che nell’ambito del fallimento la riscossione è esclusa dall’esecuzione concorsuale e non si prospetta alcun atto successivo alla cartella.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, proposta dal curatore del fallimento di una società in accomandita semplice e della socia accomandataria illimitatamente responsabile, anch’essa fallita, di due cartelle di pagamento e dei relativi estratti di ruolo. L’agenzia fiscale aveva conosciuto dei carichi tributari solo in occasione dell’istanza di ammissione al passivo presentata dall’agente della riscossione nell’ambito della procedura concorsuale.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della curatela, e la Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia aveva confermato la decisione. L’agenzia fiscale ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, che ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, in base al quale l’estratto di ruolo non è impugnabile al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, non ricorrenti nel caso di specie.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, secondo cui l’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021 si applica ai processi pendenti, in quanto specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella non notificata o invalidamente notificata. Tale disciplina ha natura dinamica, potendo l’interesse ad agire assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione.
Il medesimo principio è stato esteso alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 110/2024, che ha aggiunto le lettere d) ed e) al comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973, individuando nuovi casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. La Corte ha quindi verificato se, nel caso concreto, ricorresse una delle fattispecie tipizzate dal legislatore.
Ad avviso del Collegio, l’impugnazione proposta dal curatore origina da una procedura fallimentare, assimilabile alle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, richiamate dalla lettera d) del comma 4-bis. La procedura fallimentare, ancorché regolata dalla legge fallimentare per i ricorsi depositati prima del 15 luglio 2022, è comunque riconducibile al modello processuale unico adottato dal d.lgs. n. 14/2019 per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore.
La Corte ha quindi affermato che il pregiudizio alla base dell’interesse a impugnare può essere desunto dagli atti, indipendentemente da una specifica deduzione della parte, quando gli estratti di ruolo siano allegati all’istanza di ammissione al passivo. In sede concorsuale, infatti, il ruolo non rileva come titolo esecutivo, ma serve a individuare i crediti opponibili alla massa, e la notificazione della cartella è irrilevante, poiché la riscossione è esclusa dall’esecuzione concorsuale in atto. L’interesse del curatore, che è quello di opporsi all’ammissione del credito nell’interesse della procedura, sussiste quindi in re ipsa.
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Nota della Redazione
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