Estratto di ruolo impugnabile per pregiudizio da finanziamento: ius superveniens applicabile ai processi pendenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 11898 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La modifica apportata dall’art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 al comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, che ha ampliato i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento invalidamente notificata, si applica ai processi pendenti. La dimostrazione dell’interesse alla tutela immediata, concretizzato dalla novella, può essere fornita anche nel giudizio di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c.; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’estratto di ruolo, di cui era venuto a conoscenza tramite l’area personale del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, eccependo il difetto di notifica delle cartelle prodromiche, l’omessa indicazione del calcolo degli interessi, la decadenza e la prescrizione della pretesa erariale, nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio confermava la decisione con sentenza depositata il 31 luglio 2024. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come novellato dall’art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 (in vigore dall’8 agosto 2024), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La norma, nella versione originaria, limitava l’impugnabilità dell’estratto di ruolo a tre tassative eccezioni; la novella ha introdotto nuove fattispecie, tra cui quella della lett. e), che consente l’impugnazione in presenza di un pregiudizio per operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati. Nel caso di specie, il contribuente aveva richiesto un finanziamento non concesso proprio in ragione dell’iscrizione a ruolo dei debiti fiscali.
La Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, affermando che lo ius superveniens si applica ai processi pendenti, come già chiarito da precedenti pronunce. La novella, inoltre, specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata, come delineato dalle Sezioni Unite.
Quanto alla dimostrazione di tale interesse, essa può essere fornita anche nel giudizio di legittimità, che non verte sull’operato del giudice ma sulla conformità della decisione all’ordinamento giuridico vigente al momento in cui la sentenza è resa. Il deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. è ammesso per comprovare la persistenza dell’interesse ad agire, anche fino all’adunanza camerale; in caso di necessità di accertamenti fattuali, il giudice del rinvio vi provvederà.
Gli altri motivi di ricorso, concernenti la contestazione delle cartelle di pagamento sotto diversi profili, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché valuti la questione del pregiudizio da finanziamento alla luce dei principi affermati.
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Nota della Redazione
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