Errore sul rito e onere probatorio nell’occupazione senza titolo (Cass. civ. Sez. III n. 11809 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omesso cambiamento del rito, anche in appello, dal rito speciale a quello ordinario o viceversa non spiega effetti invalidanti sulla sentenza, che non è né inesistente né nulla. La relativa doglianza è inammissibile per difetto di interesse qualora non indichi uno specifico pregiudizio processuale concretamente derivato dalla mancata adozione del diverso rito, non potendo l’esattezza del rito essere considerata fine a se stessa. A fronte della domanda di accertamento di un’occupazione senza titolo, compete esclusivamente al convenuto provare il possesso di un titolo idoneo a giustificare il godimento del bene, secondo la regola di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. Il ricorso che solleciti una diversa valutazione delle prove è inammissibile.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile convenne in giudizio l’occupante per ottenere l’accertamento dell’occupazione senza titolo del bene e la condanna al rilascio e al risarcimento del danno. In subordine, la parte attrice chiese dichiararsi la risoluzione di un contratto di locazione registrato per inadempimento del conduttore nel pagamento del canone.
Il convenuto si difese sostenendo di aver stipulato un contratto di locazione con un terzo e che pertanto la detenzione non era priva di titolo. Il Tribunale e la Corte d’Appello accolsero la domanda, ritenendo non provata l’esistenza di un valido titolo di detenzione. La Corte territoriale respinse anche l’eccezione di erroneità del rito, per difetto di interesse. Il soccombente propose ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha condiviso integralmente la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., ritenendo la memoria di parte ricorrente inidonea a superare lo scrutinio già compiuto sui motivi.
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la nullità del procedimento per essere stato applicato un rito diverso da quello previsto dall’art. 447-bis c.p.c. in materia di locazioni. La Corte ha dato continuità al consolidato indirizzo secondo cui l’omesso mutamento del rito non produce effetti invalidanti sulla sentenza, non essendo essa né inesistente né nulla. La doglianza è inammissibile per difetto di interesse ove non si alleghi uno specifico e apprezzabile pregiudizio processuale. Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva verificato l’assenza di lesione del diritto di difesa, avendo le parti potuto svolgere regolarmente le proprie difese, mentre il ricorrente si era limitato a osservazioni generiche.
Con il secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, si contestava l’attribuzione dell’onere probatorio e si denunciavano vizi di motivazione. La Corte ha ribadito la regola dell’art. 2697 c.c.: l’onere di provare un fatto ricade su chi lo invoca a sostegno della propria tesi. Poiché l’attrice aveva chiesto e ottenuto l’accertamento dell’occupazione senza titolo, era il convenuto a dover provare l’esistenza di un titolo idoneo a legittimare la detenzione.
La Corte ha richiamato il principio già affermato secondo cui, di fronte alla domanda di accertamento di un’occupazione senza titolo, compete esclusivamente al convenuto provare il possesso di un titolo che ne assicuri il legittimo godimento del bene. Nel caso concreto il ricorrente non aveva provato né l’esistenza del contratto con il terzo né la legittima disponibilità del bene in capo a costui.
Quanto al vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c., la Corte lo ha dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. in caso di doppia conforme, non avendo il ricorrente assolto l’onere di indicare le ragioni di fatto della decisione di primo grado e la loro differenza rispetto a quelle di appello. Anche la censura sulle presunzioni si è risolta nella mera sollecitazione di una diversa valutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto rigettato. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa per le Ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., in ragione dell’evidente abuso del processo derivante dalla richiesta di decisione a fronte di una proposta di definizione anticipata del tutto analitica.
Nota della Redazione
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