Spese di lite non possono gravare sulla parte non soccombente (Cass. civ. Sez. II n. 16616 del 21.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condanna alle spese processuali presuppone la soccombenza della parte nei cui confronti è pronunciata. È pertanto illegittima, per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., la condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio inflitta alla parte che, all’esito complessivo della lite, non sia risultata soccombente. In particolare, l’attore originario che abbia visto integralmente accolta la propria domanda e si sia limitato, in appello, a chiedere la conferma della condanna in suo favore, non può essere onerato delle spese per effetto di una pronuncia che abbia riguardato esclusivamente la chiamata in garanzia promossa da altra parte.
Il Fatto
Il ricorrente, amministratore di condominio, aveva ottenuto dal Giudice di pace un decreto ingiuntivo nei confronti del Condominio per il compenso della propria attività. Il Condominio si era opposto e, in via riconvenzionale, aveva chiamato in causa un condomino per la manleva in relazione al credito vantato. Il Giudice di pace, riconosciuto il parziale pagamento, aveva revocato il decreto e accertato il residuo debito del Condominio, respingendo la domanda di manleva per difetto di prova del credito verso il condomino.
Il Condominio aveva impugnato la decisione. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 726/2022, aveva accolto l’appello, riconoscendo valore probatorio al bilancio consuntivo approvato dall’assemblea e condannando il condomino a manlevare il Condominio. Il Tribunale aveva poi condannato alle spese di entrambi i gradi sia il condomino sia il ricorrente. Quest’ultimo ha proposto ricorso in cassazione, contestando la propria condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, entrambi incentrati sulla condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore del Condominio appellante. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il Tribunale condannato alle spese una parte nei cui confronti non era stata formulata alcuna richiesta. Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., per avere il giudice onerato delle spese un soggetto mai dichiarato soccombente.
I motivi sono accolti. La Corte rileva un’incongruenza interna alla sentenza impugnata: in motivazione il Tribunale afferma che le spese seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico dell’appellata, quasi che vi fosse una sola parte appellata; in dispositivo, invece, condanna “gli appellati” al pagamento delle spese di entrambi i gradi.
Il punto decisivo è la verifica della soccombenza. La Corte osserva che il ricorrente non è parte soccombente alla luce dell’esito complessivo della lite. L’amministratore, attore originario, ha visto accolta la domanda proposta nei confronti del Condominio, che aveva scelto di chiamare in garanzia il condomino. Tale chiamata in garanzia si è rivelata fondata in appello, tanto che il condomino è stato condannato a manlevare il Condominio. Il ricorrente, costituendosi in appello, si era limitato a chiedere la conferma della condanna in proprio favore, precisando che la sussistenza o meno del credito del Condominio verso il condomino non rientrava nella propria sfera di competenza.
Ne deriva che la condanna integrale del ricorrente al pagamento delle spese di entrambi i gradi si pone in contrasto con le regole in materia di regolamentazione delle spese dettate dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. La Corte cassa pertanto la sentenza impugnata sul punto, con rinvio al Tribunale di Catanzaro, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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