Procura al difensore del libero foro invalida e ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 12350 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate – Riscossione si avvalgono dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni stipulate con quest’ultima, salve le ipotesi di conflitto o di indisponibilità dell’Avvocatura. Ne consegue che la procura conferita a un avvocato del libero foro per il giudizio di legittimità è invalida in difetto di tali presupposti o di apposita delibera, poiché la convenzione riserva alla difesa erariale il patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Tale invalidità, riguardando la regolare costituzione del rapporto processuale, è rilevabile d’ufficio dal giudice e comporta l’inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Una società contribuente e i suoi soci in proprio impugnavano con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. l’iscrizione ipotecaria effettuata dall’agente della riscossione su immobili sociali, eccependo anche la prescrizione del credito. Il Tribunale rigettava il ricorso; la Corte di appello accoglieva l’appello, ritenendo prescritto il credito e non riconoscendo efficacia interruttiva ai pagamenti effettuati in adesione al condono ex legge n. 289 del 2002.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate – Riscossione proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. I controricorrenti resistevano con controricorso e ricorso incidentale condizionato, eccependo nella memoria illustrativa l’inammissibilità del ricorso principale per invalidità della procura conferita a un avvocato del libero foro.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità e la ritiene fondata. Richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate – Riscossione si avvalgono dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni, salve le ipotesi di conflitto, di indisponibilità dell’Avvocatura o di apposita delibera.

Il Protocollo del 22 giugno 2017 tra Agenzia delle entrate e Riscossione e Avvocatura Generale dello Stato, anteriore alla proposizione del giudizio, affida convenzionalmente al patrocinio erariale la difesa davanti alla Corte di cassazione, salvo conflitto o dichiarazione di indisponibilità, a meno che non intervenga la motivata delibera prevista dall’art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933. Nel contenzioso tributario, invece, la convenzione esime le Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi davanti alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente per quello di legittimità.

In difetto di tali presupposti la procura rilasciata a un legale del libero foro è invalida. Poiché la procura è indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale, l’invalidità è rilevabile d’ufficio dal giudice anche nel giudizio di legittimità, comportando l’inammissibilità del ricorso. La Corte richiama in proposito Cass., Sez. 5, ordinanza n. 28199 del 31/10/2024, Cass., Sez. U, sentenza n. 30008 del 19/11/2019 e Cass., Sez. L, sentenza n. 6931 del 08/03/2023.

Nel caso concreto non emerge, né negli atti né nella procura alle liti, alcun elemento attestante le deroghe indicate, in particolare la sussistenza delle relative delibere. La Corte rileva quindi il difetto di legittimazione processuale del difensore della ricorrente per invalidità della procura speciale ad litem, dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbe il ricorso incidentale condizionato, con condanna della ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

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