Sindacato di legittimità sulla proporzionalità della sanzione disciplinare conservativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12530 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare conservativa implica un apprezzamento dei fatti storici che hanno originato la controversia. In sede di legittimità esso è sindacabile soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere articolata su espressioni o argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi ovvero manifestamente e obiettivamente incomprensibili. Il medesimo regime opera tanto per le sanzioni disciplinari in senso stretto quanto per quelle conservative, identica essendo la natura del giudizio di proporzionalità. La parte ricorrente non può limitarsi a invocare una diversa combinazione degli elementi valutati o un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma deve denunciare, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto a un diverso esito con certezza e non con grado di mera probabilità.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’impugnazione della sanzione disciplinare conservativa della multa pari a quattro ore, irrogata al responsabile di un’area tecnica di un ente locale. Il Tribunale aveva accertato la responsabilità disciplinare ma ritenuto sproporzionata la sanzione inflitta.
La Corte d’appello di Bologna, in riforma integrale della sentenza di primo grado, ha accolto il gravame proposto dagli enti e ha rigettato le domande del lavoratore, ritenendo la sanzione proporzionata agli illeciti accertati. Avverso tale pronuncia il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, cui gli enti hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 9-bis, 10, 23 e 46 del d.lgs. n. 33/2013, dell’art. 124 del d.lgs. n. 124/2000 e dell’art. 7 della legge n. 124/2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando l’esclusione della scarsa rilevanza dell’illecito e l’erronea valutazione dei fatti posta a fondamento del giudizio di proporzionalità.
La Corte ha richiamato il costante orientamento in materia di sanzioni disciplinari, secondo cui la valutazione sulla proporzionalità è sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti della motivazione mancante o affetta da vizi giuridici, come affermato da Cass. n. 14811 del 2020 e ribadito da Cass. n. 107 del 2024. Il ricorrente deve denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, e non una mera diversa lettura degli elementi già valutati, secondo quanto precisato da Cass. n. 18715 del 2016 e Cass. n. 20817 del 2016.
Tale orientamento è stato ritenuto applicabile anche alle sanzioni disciplinari conservative, perché identica è la natura del giudizio di proporzionalità compiuto dal giudice del merito. Nella prima parte del motivo il ricorrente ha censurato l’interpretazione della Corte territoriale in tema di obbligo di pubblicazione degli atti nella sezione “amministrazione trasparente” e sull’albo pretorio, nonché l’asserita infungibilità di tale modalità rispetto alla sostituzione con link ipertestuale, e ha contestato l’affermazione del danno all’immagine dell’amministrazione.
La Corte ha ritenuto inammissibile tale parte, perché si risolve in una diversa valutazione delle medesime circostanze di fatto già esaminate dal giudice del merito, insindacabili ove non siano travalicati i limiti richiamati. Nella seconda parte il ricorrente ha dedotto l’omesso esame delle asserite difficoltà organizzative dell’ente, legate alla carenza di personale. Il motivo, sul punto ammissibile, è stato giudicato infondato: la Corte territoriale ha accertato che il servizio era sufficientemente coperto e ha valutato tutte le risultanze istruttorie secondo il proprio prudente apprezzamento, confermando la proporzionalità della sanzione.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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