Tempo di vestizione e svestizione: onere di allegazione della collocazione oraria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12527 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa è retribuibile solo se il lavoratore alleghi e provi che tali operazioni si sono svolte al di fuori dell’orario di lavoro regolarmente retribuito. In mancanza di questa specificazione, la domanda volta ad accertare la natura lavorativa di quel tempo è generica e astratta e va rigettata. Il giudice di appello che, applicando il principio della ragione più liquida, definisca il merito per saltum rispetto all’ordine delle questioni non incorre in vizio di motivazione, purché la soluzione adottata sia equiordinata alle altre nel condurre alla definizione del giudizio. Spetta al giudice del merito apprezzare l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti allegati dalla controparte.
Il Fatto
Due lavoratori, dipendenti di una struttura sanitaria, avevano chiesto di accertare che il tempo impiegato per indossare la divisa, immediatamente prima della prestazione, e per dismetterla, subito dopo, costituisse orario di lavoro da retribuire. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte di Appello ha rigettato il gravame applicando il criterio della ragione più liquida.
I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo da un lato il vizio di motivazione della sentenza per non avere esaminato le censure di appello, dall’altro la violazione della disciplina dell’orario di lavoro. La struttura sanitaria ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi in quanto accomunati dal medesimo difetto: entrambi non colgono il decisum. La sentenza impugnata non è motivata per relationem e non rimanda alle conclusioni del primo giudice, ma rigetta il ricorso per indeterminatezza della domanda proposta in primo grado.
I lavoratori, si legge, non avevano specificato se la vestizione e la svestizione fossero avvenute prima o dopo il passaggio del badge, né i capitoli di prova testimoniale contenevano tale precisazione. Il giudice di appello ha quindi ritenuto generico e astratto l’accertamento richiesto e ha deciso il merito applicando il principio della ragione più liquida, che assorbe ogni altra valutazione.
Sul punto la Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 693/2024; Cass. n. 41019/2021): la ragione più liquida opera solo quando la questione, pur logicamente subordinata, è equiordinata alle altre nella capacità di definire il giudizio; non opera quando le diverse ragioni conducono a esiti reciprocamente non sovrapponibili, ipotesi in cui l’assorbimento illegittimo determina omessa pronuncia. Nel caso concreto la Corte territoriale ha deciso per saltum rispetto all’ordine delle questioni di cui all’art. 276, comma secondo, cod. proc. civ., in ragione dell’evidenza della soluzione.
Quanto alla dedotta contraddittorietà, la censura fraintende il passaggio: la sentenza non ha affermato che i lavoratori si vestivano dopo la timbratura in entrata e si svestivano prima della timbratura in uscita, ma ha ritenuto generica la prova testimoniale e ha formulato solo un’ipotesi esemplificativa. La censura sollecita inoltre un giudizio di merito sulla non contestazione: spetta al giudice del merito apprezzarne l’esistenza e il valore (Cass. n. 3680/2019; Cass. n. 27490/2019).
Anche il secondo motivo è inammissibile. La Corte territoriale non ha escluso in astratto che il tempo di vestizione e svestizione costituisca orario di lavoro per difetto di eterodirezione, ma ha ritenuto dirimente l’allegazione e la prova che le operazioni fossero avvenute fuori dall’orario retribuito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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