Dirigenti scolastici all’estero e parte variabile della retribuzione di posizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12531 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai dirigenti scolastici in servizio all’estero non spetta la parte variabile della retribuzione di posizione. L’art. 48, comma 4, del CCNL 11.4.2006 dell’Area V della dirigenza riconosce, per tale personale, la sola parte fissa della retribuzione di posizione e costituisce disciplina speciale rispetto alle norme di carattere generale sulla retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici. Tale disposizione contrattuale è compatibile con l’art. 658 del d.lgs. n. 297 del 1994, ora sostituito dall’art. 29 del d.lgs. n. 64 del 2017, perché l’inciso «tranne che per tali assegni sia diversamente disposto» abilita proprio la deroga negoziale. Non sussiste quindi alcuna nullità della clausola collettiva per contrasto con norme imperative di legge, né violazione del principio di parità di trattamento. La pretesa trova riconoscimento solo con il sopravvenuto CCNL 7.8.2024.
Il Fatto
Il dirigente scolastico in servizio all’estero presso una rappresentanza diplomatica aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla percezione della parte variabile della retribuzione di posizione per il periodo compreso tra il 1° aprile 2016 e il 14 ottobre 2022, oltre interessi legali. Il Tribunale aveva accolto la domanda.
La Corte d’appello, adita dall’Amministrazione, aveva riformato la decisione dichiarando infondata la pretesa, sul rilievo che l’art. 56 del CCNL di settore parametrava la parte variabile a indici della contrattazione integrativa regionale non riferibili all’incarico all’estero e che l’art. 48, comma 4, del CCNL riconosceva al personale all’estero solo la parte fissa. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti dall’Amministrazione con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, perché investono la medesima questione giuridica, e li rigetta richiamando i principi già espressi da Cass., Sez. L, n. 32515 e n. 32516 del 14/12/2024, cui si rinvia espressamente, con conferma da Cass., Sez. L, n. 6223/2025.
Il ragionamento muove dall’art. 48, comma 4, del CCNL 11.4.2006, che per i dirigenti scolastici all’estero prevede la corresponsione della retribuzione di posizione in misura pari alla sola parte fissa. È quindi mal posto il richiamo al fatto che l’art. 56, cui quella disposizione rinvia, richiami a sua volta l’art. 13 del CCNL 2000/2001, che fa salvo l’art. 50 del medesimo contratto, il quale riconosce al personale fuori ruolo l’intera retribuzione di posizione. La clausola speciale si riferisce ai dirigenti all’estero e tale qualificazione esclude che si possa discorrere di parità di trattamento ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, data l’eterogeneità delle situazioni.
Quanto al raffronto con l’art. 658 del d.lgs. n. 297 del 1994 e con l’art. 29 del d.lgs. n. 64 del 2017, la Corte osserva che tali norme richiamano distintamente lo stipendio e gli assegni previsti per il territorio nazionale. Nel contesto dell’art. 37 del CCNL 2000/2001, lo stipendio e la retribuzione di posizione sono voci distinte, collocate rispettivamente alla lettera a) e alla lettera d). L’inciso «tranne che per tali assegni sia diversamente disposto» legittima quindi il disposto limitativo dell’art. 48, comma 4.
La Corte aggiunge che il trattamento economico dei dipendenti pubblici privatizzati è demandato primariamente alla contrattazione collettiva, ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 40 ss. del d.lgs. n. 165 del 2001. La facoltà di deroga non poteva che riferirsi alla fonte negoziale, giacché sarebbe privo di senso che una legge abilitasse un’altra legge a derogarvi. Ne deriva l’infondatezza della tesi di nullità della clausola contrattuale.
La Corte rileva infine che il sopravvenuto CCNL 7.8.2024, all’art. 31, comma 3, ha innovato la precedente disciplina limitativa, riconoscendo al dirigente assegnato all’estero il mantenimento della retribuzione di posizione in godimento all’atto dell’assegnazione. Tale ius superveniens, conoscibile d’ufficio, non interferisce con l’originaria domanda, accolta in primo grado solo fino al 14/10/2022. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese di legittimità per la novità della questione.
Nota della Redazione
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