Notifica C.A.D. provata con l’avviso di ricevimento: decisivo l’omesso esame (Cass. civ. Sez. V n. 12557 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la sentenza di appello che ritenga non assolto l’onere probatorio dell’Ufficio circa la notifica della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.) quando dall’esame degli atti risulti acquisito l’avviso di ricevimento della raccomandata medesima. Il giudice di merito non può limitarsi a rilevare la sola prova della spedizione dell’atto depositato presso l’ufficio postale, poiché è proprio la prova del ricevimento che dimostra il perfezionamento della notifica e il corretto assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’Amministrazione finanziaria.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente, esercente attività di demolizioni di edifici e sistemazione del terreno, un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativamente all’anno di imposta 2006. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla C.t.p. di Reggio Calabria, che rigettava il ricorso con sentenza depositata il 25 marzo 2019.

Proposto appello, la C.t.r. della Calabria accoglieva il gravame con sentenza n. 2248/2022, depositata il 7 luglio 2022. Avverso tale pronuncia l’Ufficio ricorreva per cassazione con due motivi; il contribuente rimaneva intimato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di contestazione tra le parti. La Corte territoriale aveva fondato l’accoglimento dell’appello sul rilievo che l’Ufficio non avrebbe provato la notifica della C.A.D. presupposta per la valida adozione dell’accertamento, essendosi limitato a esibire la sola prova della spedizione della raccomandata che comunicava il deposito dell’atto presso l’ufficio postale.

La Corte di cassazione ritiene invece che ex actis emerga la prova, allegata dall’Ufficio nel giudizio di merito e riprodotta nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, dell’avviso di ricevimento della C.A.D. spedita con la raccomandata indicata, relativa all’atto giudiziario a sua volta spedito con distinta raccomandata.

La mancata considerazione di tale fatto riveste carattere decisivo, poiché avrebbe condotto a una decisione in senso opposto e favorevole all’Ufficio. Il fatto è altresì controverso, essendosi discusso nel merito proprio del corretto assolvimento dell’onere probatorio circa la notifica della C.A.D. riferita all’invito a esibire la documentazione.

Ricorrono pertanto i requisiti di decisività e controvertibilità richiesti per la censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, che lamentava l’error in procedendo per motivazione apparente. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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