Vittoria in appello esclude l’interesse a ricorrere in cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 12579 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che sia risultato integralmente vittorioso nel giudizio di appello, per essere stato accolto il gravame con la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato, non ha interesse a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza favorevole al fine di ottenere una pronuncia sulle eccezioni rimaste assorbite. Le eccezioni concernenti il difetto di notifica degli atti impositivi presupposti e non autonomamente impugnati si intendono sollevate in via meramente incidentale, con la conseguenza che la loro mancata disamina in appello non configura alcun residuo interesse a ricorrere. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di interesse, restando irrilevante la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’iscrizione ipotecaria, limitatamente ai crediti di natura tributaria, insieme alle cartelle di pagamento e all’avviso di accertamento esecutivo sottesi. Nel ricorso introduttivo eccepiva incidentalmente l’omessa notifica degli atti presupposti e contestava, tra l’altro, la prescrizione dei tributi, l’inesistenza della notifica della comunicazione di iscrizione e la violazione dell’art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello del contribuente rilevando che non era stata data prova della rituale notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, con conseguente nullità dell’iscrizione, e condannava l’Amministrazione al rimborso delle spese di entrambi i gradi. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, resistito dall’Agenzia delle entrate con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta i tre motivi di ricorso muovendo da una constatazione decisiva sul piano dell’interesse: il ricorrente è risultato integralmente vittorioso nel giudizio di appello, essendo stata dichiarata la nullità dell’iscrizione ipotecaria impugnata per difetto della comunicazione preventiva.
Su questa premessa si innesta il ragionamento sull’interesse a ricorrere. Il Supremo Collegio rileva che le eccezioni relative al difetto di notifica degli atti impositivi presupposti, in mancanza di autonoma impugnazione degli stessi, devono ritenersi sollevate in via incidentale. Da ciò deriva che non è ravvisabile alcun residuo interesse a ricorrere in cassazione per ottenere una pronuncia su motivi che dall’accoglimento dell’appello sono divenuti privi di utilità concreta.
La parte che ha visto integralmente riconosciute le proprie ragioni non può, dunque, dolersi della mancata disamina di questioni assorbite, perché l’eventuale pronuncia non potrebbe arrecarle alcun vantaggio. Il principio opera sul piano processuale dell’ammissibilità e non involge il merito delle eccezioni rimaste assorbite.
Quanto al motivo sulle spese, la Corte osserva che la censura non è fondata: lo scostamento dai valori medi delle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 rileva solo se apprezzabile, e nella specie una simile evenienza non è ravvisabile. La liquidazione operata dai giudici di appello risulta quindi immune dalle contestazioni mosse.
In conclusione, il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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