L’attività del consigliere di amministrazione è attività d’impresa, anche in senso eurounitario (Cass. civ. Sez. 5 n. 23237 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’attività svolta dal componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, ove qualificata come lavoro autonomo, è inquadrabile nella nozione eurounitaria di impresa, che prescinde dallo status giuridico del soggetto e dalle modalità di finanziamento, rilevando esclusivamente l’esercizio di un’attività economica consistente nell’offrire beni o servizi. Ne consegue l’esclusione dal beneficio di cui all’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 per il lavoro autonomo, salva la verifica, demandata al giudice di merito, che l’aiuto individuale sia conforme ai regolamenti de minimis. Inoltre, il giudice d’appello, nel riconoscere il rimborso, non può eccedere il quantum complessivamente richiesto né includere somme riferite a capi su cui si è formato il giudicato interno.

Il Fatto

La contribuente e il coniuge presentavano istanza di rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, per complessivi Euro 71.545,14. Avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, adivano la CTP di Catania, che accoglieva il ricorso. In sede di gravame, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia riconosceva il diritto al rimborso alla sola contribuente e limitatamente ai redditi da lavoro autonomo.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 9 citato e delle decisioni della Commissione europea e della Corte di giustizia, nonché l’error in procedendo per avere la CTR riconosciuto un importo superiore al quantum richiesto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato prioritariamente il motivo relativo all’error in procedendo, ritenendolo fondato. La CTR, nel riconoscere il rimborso in favore della contribuente per l’intero ammontare richiesto, ha violato gli artt. 112 e 132 c.p.c.: da un lato, la somma riconosciuta risultava superiore a quella complessivamente domandata da entrambi i contribuenti; dall’altro, la sentenza non aveva escluso la quota relativa ai redditi di partecipazione, per i quali il diritto al rimborso era stato negato, con formazione del giudicato interno.

Nel merito, la Corte ha affrontato la questione centrale della riconducibilità dell’attività del consigliere di amministrazione alla nozione di impresa. Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di agevolazioni per il sisma del 1990, ha affermato che l’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 ha natura di interpretazione autentica e subordina l’applicazione del beneficio alla verifica di compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea.

Tale riserva è stata sciolta in senso negativo dalla decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final, che ha dichiarato il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno, fatta salva la verifica del rispetto dei limiti de minimis. La Corte ha quindi esteso l’esclusione dal beneficio anche al lavoratore autonomo, valorizzando la nozione eurounitaria di impresa quale attività economica svolta in modo indipendente, a prescindere dalla forma giuridica.

Quanto alla natura del rapporto tra amministratore e società, la Corte ha ricordato il superamento della tesi della parasubordinazione ad opera delle Sezioni Unite n. 1545 del 2017, affermando che può configurarsi un autonomo rapporto di lavoro autonomo, come nella specie. Sulla base di tali premesse, la sentenza impugnata è stata cassata per aver omesso qualsivoglia accertamento in fatto sulla effettiva natura dell’attività svolta dalla contribuente e sulla compatibilità del beneficio con il regime de minimis, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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