Appello non può estendere d’ufficio l’accertamento di comproprietà oltre la domanda (Cass. civ. Sez. II n. 12766 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che accerta e dichiara la comproprietà di un bene in communio incidens tra i proprietari latistanti, senza che tale accertamento sia stato richiesto, né espressamente né implicitamente, viola l’art. 112 cod. proc. civ. e i limiti devolutivi dell’art. 342 cod. proc. civ., perché estende le proprie statuizioni a punti non compresi nel thema decidendum e non decide sulla domanda effettivamente proposta. L’effetto devolutivo dell’appello preclude al giudice del gravame di ampliare il dibattito a questioni estranee ai motivi d’impugnazione, mentre non integra ultrapetizione la decisione fondata su ragioni in rapporto di diretta connessione con quelle dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Dedotto un error in procedendo, il sindacato di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, con accesso agli atti, essendo la Corte giudice anche del fatto.

Il Fatto

Con atto pubblico del 2005, un acquirente aveva comprato da alcuni venditori, insieme a un appartamento, una stradella individuata al catasto terreni che conduceva dall’accesso sulla strada statale fino alla spiaggia sottostante. Alcuni comproprietari dei fondi latistanti convennero l’acquirente davanti al Tribunale di Termini Imerese per ottenere l’accertamento della nullità o inefficacia dell’atto pubblico limitatamente alla compravendita della strada e il risarcimento dei danni da condotta appropriativa.

Il Tribunale rigettò le domande. La Corte d’Appello di Palermo, in riforma, dichiarò che la stradella appartiene in comunione a tutti i proprietari dei fondi a essa latistanti, condannando l’appellato alle spese dei due gradi. Avverso tale sentenza l’acquirente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha censurato, con il primo motivo, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e l’ultrapetizione: i giudici di merito avevano accertato la comproprietà dell’intera strada tra appellanti e appellato, benché gli attori non avessero mai proposto tale domanda, essendosi limitati a chiedere l’accertamento della nullità o inefficacia dell’atto per la parte afferente alla strada.

La Corte ha innanzitutto escluso l’improcedibilità del ricorso, inizialmente ipotizzata nella proposta: il ricorso era stato notificato e depositato nel termine di venti giorni previsto dall’art. 269, primo comma, cod. proc. civ., non essendo decorso il termine tra notifica e iscrizione a ruolo.

Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto fondato. L’effetto devolutivo dell’appello, pur limitando il giudizio alle sole questioni oggetto di specifici motivi, preclude al giudice del gravame di estendere le proprie statuizioni a punti non compresi, neppure implicitamente, nel tema del dibattito. Non viola invece il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice che fondi la decisione su ragioni in rapporto di diretta connessione con quelle dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.

Esaminando la domanda proposta in primo grado, la Corte ha rilevato che gli attori avevano chiesto di dichiarare la nullità o inefficacia dell’atto per la parte concernente la compravendita della strada. I giudici d’appello avevano escluso l’indeterminatezza dell’oggetto contrattuale, ma si erano poi soffermati sulla non appartenenza del bene ai venditori, per essere la strada in communio incidens tra i proprietari latistanti, concludendo in dispositivo su tale comproprietà senza nulla dire in ordine al contratto di cui era stata chiesta la declaratoria di invalidità.

La decisione si è dunque posta al di là dei limiti della domanda, riguardante la validità ed efficacia dell’atto dispositivo, sulla quale non vi è stata alcuna pronuncia, ma non anche l’accertamento della proprietà della strada. Da qui la fondatezza della censura. Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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