Custodia giudiziaria di beni diversi da veicoli: indennità secondo usi locali (Cass. civ. Sez. I n. 16688 del 22.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione dell’indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale, la determinazione dell’indennità per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006 va operata, ai sensi dell’art. 5 del citato d.m. e dell’art. 58, 2° co., del d.P.R. n. 115 del 2002, sulla base degli usi locali, senza che occorra verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis, poiché il recepimento delle prassi applicate nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Non è consentita l’applicazione analogica dei criteri di riduzione dell’indennità previsti dagli artt. 1 e 2 del d.m. n. 265 del 2006 per la custodia dei veicoli a motore e dei natanti ad altre categorie di beni. Il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario del magistrato non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell’istante, con il solo limite di non superare la somma richiesta.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, decima sezione penale, con decreto liquidava in favore di una s.r.l. la somma di euro 715,35, oltre i.v.a., a titolo di compenso e spese per la custodia giudiziaria di materiali automobilistici vari sottoposti a sequestro, dal 6.2.2008 al 3.11.2022. La società proponeva opposizione.
Si costituivano il Ministero della Giustizia e la Procura della Repubblica, instando per l’inammissibilità o il rigetto dell’opposizione e, in via incidentale, per l’accertamento del nulla dovuto o la riduzione dell’importo. Con sentenza il Tribunale accoglieva l’opposizione, liquidava euro 7.348,40 a titolo di compensi ed euro 23,75 per il trasporto, dichiarava inammissibile l’opposizione incidentale e condannava le parti opposte alle spese. Avverso tale sentenza il Ministero e la Procura hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2901 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ., assumendo che il primo giudice avesse reputato prescritto il diritto all’indennità per il periodo 6.2.2008-4.11.2012 e che tale statuizione, non censurata con l’opposizione principale, fosse passata in giudicato. Il motivo è respinto.
La Corte ricorda che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario del magistrato, nel regime dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, non è atto di impugnazione ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell’istante. Non vi è quindi margine per configurare un giudicato “interno” in punto di supposta parziale prescrizione.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 58 e 59, 2° e 3° co., d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 3 d.m. n. 265/2006, sostenendo che le riduzioni percentuali dell’indennità in relazione allo stato di conservazione del bene dovrebbero applicarsi anche alle altre categorie di beni e che il rinvio agli usi non comporta un rinvio rigido alle tariffe dell’Agenzia del Demanio.
Il motivo è del pari respinto. La Corte ribadisce che, per i beni diversi da quelli contemplati dal d.m. n. 265 del 2006, la determinazione dell’indennità va operata sulla base degli usi locali, senza necessità di verificarne l’opinio iuris ac necessitatis. Nella specie la custodia si è correlata a un procedimento penale e ha avuto ad oggetto materiali qualitativamente diversi dai veicoli a motore e dai natanti, sicché non può esplicare valenza l’insegnamento che ammette l’applicazione analogica della disciplina dettata per casi analoghi in base alla similitudine fisica dei beni. Il Tribunale ha dunque dato congruamente atto che l’opponente aveva provato il valore di uso locale delle tariffe dell’Agenzia del Demanio.
In dipendenza del rigetto, i ricorrenti sono condannati in solido a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, con liquidazione come da dispositivo. Nessuna statuizione sulle spese è assunta nei confronti degli intimati che non hanno svolto difese.
Nota della Redazione
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