Revoca dell’ordine di integrazione e riduzione della donazione (Cass. civ. Sez. II n. 12764 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva è disponibile e può essere rinunciato anche tacitamente, ma solo in presenza di un comportamento concludente inequivoco, incompatibile con la volontà di far valere la lesione: gli effetti convalidativi dell’art. 590 cod. civ. riguardano le sole disposizioni nulle e non si estendono a quelle lesive della legittima. La nullità comminata dall’art. 17, primo comma, legge n. 47/1985, sostituito dall’art. 46 d.P.R. n. 380/2001, colpisce anche l’atto di trasferimento del terreno su cui insista un edificio abusivo, acquisito per accessione ex art. 934 cod. civ., ma coinvolge il solo fondo sul quale insiste la costruzione abusiva, potendosi giungere alla nullità totale della donazione solo alle condizioni dell’art. 1419 cod. civ. La domanda riconvenzionale proposta dal convenuto si valuta tempestiva avendo riguardo alla prima udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, non all’udienza anticipata di trattazione del ricorso possessorio.

Il Fatto

Alla morte del de cuius, che con testamento aveva istituito erede universale il coniuge superstite, la figlia conveniva in giudizio la madre e il germano per la riduzione delle disposizioni testamentarie; era chiamato anche il terzo promissario acquirente di un terreno relitto. Il convenuto proponeva a sua volta azione di riduzione.

Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda per ritenuta preventiva rinuncia all’azione. La Corte d’Appello, in riforma, riconosceva all’attrice la quota di un quarto, dichiarava inammissibile la riduzione proposta dal germano e, nella riunione fittizia, dichiarava la nullità di una donazione per abusività edilizia. Il ricorrente censura la sentenza con tre motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte revoca l’ordine di integrazione del contraddittorio impartito con precedente ordinanza interlocutoria, avendo il ricorrente documentato che l’evento interruttivo era già stato denunciato in appello e che il giudizio era stato riassunto nei confronti della figlia anche quale erede.

Sul terzo motivo, concernente l’appello incidentale o la riforma della declaratoria di inammissibilità della riduzione, la Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 168/2018; Cass. n. 1373/2009; conf. Cass. n. 20143/2013, Cass. n. 8611/1995): la rinuncia tacita è ammissibile ma richiede un comportamento concludente incompatibile con la volontà di far valere il diritto. La partecipazione della figlia al preliminare e la ricezione di parte del prezzo non integrano di per sé una rinuncia, potendo esprimere una pretesa anticipatoria rispetto alla futura riduzione. Il motivo è infondato.

Sul secondo motivo, la Corte conferma che la nullità ex art. 17 legge n. 47/1985 coinvolge anche l’atto di trasferimento del terreno sul quale insista un edificio abusivo, acquisito per accessione dal donante, anche se non menzionato nell’atto (Cass. n. 21083/2022; Cass. n. 18195/2020; Cass. n. 9769/2016). L’accertamento sulla preesistenza del manufatto, fondato sull’aerofotogrammetria e sulla non contestazione, è un fatto non validamente censurato.

La sentenza è però censurabile là dove estende la nullità all’intera donazione, benché l’atto avesse ad oggetto due distinti appezzamenti. Non è chiarito se la costruzione insista su un solo fondo o su entrambi: nella prima ipotesi la nullità riguarda solo il fondo abusivamente edificato, potendosi pervenire alla nullità totale solo alle condizioni dell’art. 1419 cod. civ., la cui verifica implica accertamenti di fatto omessi. Il motivo è accolto con rinvio.

Sul primo motivo, dall’esame dei fascicoli di merito emerge che la prima udienza di comparizione era fissata al 30 gennaio 2008; l’udienza del 24 ottobre 2007 era dedicata alla sola discussione del ricorso possessorio, anticipata rispetto alla cognizione piena. La domanda riconvenzionale di riduzione, proposta nella costituzione tempestiva rispetto al termine dell’art. 167 cod. proc. civ., è dunque ammissibile. Il motivo è fondato e comporta cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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