Motivazione per relationem e sindacato sulle istanze istruttorie non riproposte (Cass. civ. Sez. II n. 12801 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che aderisca per relationem alla motivazione del giudice di primo grado non è nulla per difetto di motivazione quando le ragioni della decisione siano comunque attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro ed esaustivo, non essendo imposta al giudice del gravame la ripetizione degli argomenti già svolti né l’originalità delle modalità espositive. La nullità ricorre soltanto quando la laconicità della motivazione non consenta di appurare che l’adesione sia stata preceduta dall’esame e dalla valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. Quanto alle istanze istruttorie respinte dal giudice di prime cure, la parte ha l’onere di reiterarle specificamente in sede di precisazione delle conclusioni: in difetto, esse devono ritenersi abbandonate e non riproponibili con l’impugnazione, salvo che dalla valutazione complessiva della condotta processuale emerga una volontà inequivoca di insistervi.
Il Fatto
Le ricorrenti, eredi di un soggetto defunto e una di esse in qualità di amministratrice di sostegno, agiscono per far dichiarare la nullità di una serie di atti dispositivi compiuti dal loro dante causa in favore di un congiunto: una datio in solutum del 30.11.2011, il collegato mandato a concludere il definitivo, il riconoscimento di debito e l’asserita donazione di rilevanti somme tramite assegni.
Il Tribunale ha dichiarato la nullità del solo preliminare, rigettando le altre domande, e ha respinto l’impugnativa dell’ipoteca iscritta a favore della banca. La Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il gravame principale e accolto un motivo dell’appello incidentale in tema di spese. Le soccombenti ricorrono quindi per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi denunciano la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, asseritamente costruita mediante l’acritica adesione alle statuizioni del Tribunale. Il Collegio ricorda che la sentenza di secondo grado motivata per relationem è nulla se del tutto priva dell’illustrazione delle censure e delle ragioni della loro disattenzione. Richiama il principio delle Sezioni Unite n. 642/2015, secondo cui non è nulla la sentenza la cui motivazione riproduca il contenuto di atti processuali senza nulla aggiungere, ove le ragioni della decisione siano attribuibili al giudice e risultino chiare.
La Corte precisa però che, perché l’onere ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ. sia assolto, il ricorrente deve identificare il tenore della motivazione di primo grado condivisa e le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, al fine di evidenziare l’elusione dei doveri motivazionali (Cass. Sez. Un. n. 7074/2017). Nel caso concreto i ricorrenti si limitano a richiamare le conclusioni dell’appello senza illustrare le censure: i motivi sono perciò inammissibili e, nel merito, infondati, poiché la sentenza impugnata ha richiamato analiticamente, sia pure per sintesi, i singoli motivi e le ragioni della condivisione dell’esito.
Quanto all’adesione alle valutazioni della CTU estimativa, la Corte ribadisce che la nullità ex art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. ricorre solo se il giudice ometta del tutto di considerare i rilievi tecnici della parte. Non ricorre, invece, quando le critiche siano state sottoposte all’ausiliario e da questi confutate con argomentazioni condivise dal giudice.
Il Collegio si sofferma infine sull’onere di reiterazione delle istanze istruttorie. Le richieste respinte devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico, non con il generico richiamo agli atti difensivi, altrimenti si presumono abbandonate (Cass. n. 33103/2021; Cass. n. 10767/2022). La presunzione è superabile solo da una volontà inequivoca desumibile dalla condotta processuale complessiva. Nel caso di specie l’unica richiesta reiterata era l’ordine di esibizione, non riproposto in appello: le altre si presumono rinunciate. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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