Art. 635 c.c. Condizione di reciprocità

È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell’erede o del legatario.

Funzione della norma

La ratio della norma è evitare che la disposizione testamentaria venga piegata a una logica di scambio o di vincolo tra due volontà, così che il testatore non possa dire sostanzialmente “dispongo solo se anche l’altro dispone”, perché in quel passaggio la liberalità mortis causa si deforma in un meccanismo di reciprocità incompatibile con la libertà testamentaria. Questa incompatibilità va accertata in concreto e non presunta dalla sola esistenza di rapporti familiari stretti, di testamenti contestuali o di assetti patrimoniali simmetrici.

La struttura della clausola vietata

La clausola vietata ricorre quando la disposizione a favore di un erede o di un legatario non è espressione autonoma della volontà del testatore, ma è fatta dipendere dalla disposizione dell’altro soggetto in favore del testatore stesso o di un terzo, sia in forma sospensiva, cioè come efficacia subordinata alla futura contro-disposizione, sia in forma risolutiva, cioè come perdita dell’attribuzione in caso di mancata disposizione, modifica o revoca altrui.

La distinzione dai testamenti autonomi con disposizioni reciproche

La condizione di reciprocità va tenuta distinta con fermezza dai testamenti autonomi con disposizioni reciproche: due coniugi o due fratelli possono redigere testamenti separati, anche nello stesso giorno e con contenuto speculare, senza che ciò integri di per sé una clausola vietata, perché la reciprocità materiale delle attribuzioni non equivale alla reciprocità giuridica come condizione di efficacia. Ciò che occorre provare è un collegamento vincolante, non la sola convergenza di scelte dispositive.

Errori frequenti

  • Ritenere nulli due testamenti separati solo perché redatti nello stesso giorno con contenuto speculare. Occorre un collegamento vincolante tra le due disposizioni, non la sola convergenza materiale delle scelte.
  • Presumere la reciprocità vietata dalla sola esistenza di stretti rapporti familiari tra i disponenti. L’incompatibilità con l’art. 635 c.c. va accertata in concreto, non presunta.

Cosa fare

Va verificato se la disposizione testamentaria sia effettivamente subordinata, in forma sospensiva o risolutiva, a una contro-disposizione dell’altro soggetto, e non semplicemente coincidente nel contenuto o nel momento di redazione.

Va distinta l’ipotesi di due testamenti autonomi con contenuto speculare, validi, da quella di un vero vincolo condizionale tra le due volontà, nullo ai sensi dell’art. 635 c.c.

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