Indagini bancarie estese a tutti i contribuenti ma solo per i versamenti (Cass. civ. Sez. V n. 12798 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la presunzione legale relativa di disponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dall’art. 38 del medesimo decreto, che rinvia alla stessa disposizione. Per effetto della Corte cost. n. 228 del 2014, tuttavia, le operazioni di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento lo conservano verso tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le somme sono già incluse nel reddito soggetto a imposta o sono irrilevanti. L’effetto vincolante del giudicato esterno, in materia di imposte periodiche, è inoltre limitato ai soli fatti che per legge hanno efficacia permanente o pluriennale, restando esclusa l’efficacia espansiva per le fattispecie tendenzialmente permanenti, suscettibili di variazione annuale.

Il Fatto

Il contribuente era sottoposto a verifica fiscale anche mediante indagini bancarie, conclusa con processo verbale della Guardia di Finanza consegnato all’interessato. Esperita senza esito una procedura di accertamento con adesione, l’Amministrazione finanziaria riduceva in misura elevata la pretesa e notificava un avviso di accertamento ai fini Irpef per l’anno d’imposta 2010, contestando un maggior reddito conseguito per effetto di versamenti rinvenuti sui conti correnti.

Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, deducendo l’illegittimità dell’accertamento perché fondato su indagini bancarie consentite solo verso lavoratori autonomi o imprenditori. Il ricorso era rigettato e la decisione era confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale. Proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre censure, resistito dall’Agenzia delle Entrate con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il motivo con cui il contribuente contesta la stessa possibilità di fondare l’accertamento sulle movimentazioni bancarie nei confronti di chi non sia imprenditore o libero professionista, qualità pacificamente non posseduta in relazione ai versamenti per cui è causa.

Richiamando un proprio recente orientamento, la Corte ribadisce che la presunzione legale di disponibilità di maggior reddito desumibile dai conti bancari non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti. Dopo la Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni di prelevamento assumono valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento lo mantengono verso tutti i contribuenti, che possono contrastarlo con la prova contraria. Il motivo è pertanto infondato.

Quanto alla richiesta di estensione del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su altro periodo d’imposta, la Corte ricorda che la capacità espansiva del giudicato riguarda solo gli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria aventi carattere tendenzialmente permanente. Nella specie i versamenti esaminati nel giudizio sul 2012 sono diversi da quelli contestati per il 2010, sicché mancano i medesimi presupposti fattuali e l’estensione va esclusa.

Le censure sulla motivazione e sull’omesso esame di fatti decisivi sono dichiarate inammissibili sotto il profilo del vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., essendo le decisioni di merito integrate da una c.d. doppia conforme. Il ricorrente non si confronta con le ragioni del giudice d’appello, che ha ritenuto inadeguata la prova documentale delle restituzioni di prestiti e degli acquisti asseritamente sottostanti ai versamenti.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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