Dolo decettivo e prova dell’idoneità ingannatoria nella cessione di credito inesistente (Cass. civ. Sez. III n. 12826 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dolo decettivo è causa di annullamento del contratto solo quando sia idoneo a trarre in inganno una persona di normale avvedutezza. Dall’accertamento della falsità o del mendacio non discende quindi ipso facto l’annullamento: occorre verificare se la condotta decettiva fosse concretamente idonea ad ingannare il deceptus. Lo stabilire se una determinata condotta sia o meno idonea a trarre in inganno una persona di ordinaria diligenza costituisce accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, salvo il caso di irragionevolezza manifesta. Non può invocare l’annullamento per dolo chi ha tenuto una condotta inferiore alla soglia minima di diligenza esigibile dall’uomo medio.
Il Fatto
Nel 2015 la società convenne in giudizio il conduttore di un immobile chiedendone il rilascio e la condanna al risarcimento del danno da occupazione abusiva. Il convenuto si costituì eccependo l’annullabilità del comodato per dolo determinante, deducendo che lo stesso faceva parte di un più ampio programma contrattuale composto da una compravendita, dalla cessione di un credito e dal comodato medesimo.
Secondo la prospettazione del ricorrente, la società aveva pagato parte del prezzo cedendogli pro soluto un credito vantato verso un terzo, credito rivelatosi poi inesistente e documentato con atti artefatti. Il Tribunale rigettò l’eccezione e accolse la domanda di rilascio; la Corte d’appello confermò la decisione, pur accertando in fatto l’inesistenza del credito e il mendacio del cedente. La vicenda giunge così davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva che, una volta accertato il mendacio circa l’esistenza del credito, la Corte territoriale avrebbe dovuto per ciò solo accogliere l’eccezione di annullamento dei contratti collegati. La Corte respinge la censura riaffermando che il dolo è causa di annullamento solo quando sia idoneo a trarre in inganno una persona di normale avvedutezza, richiamando Cass. Sez. 1 n. 30505 del 2023 e Cass. Sez. 1 n. 1585 del 2017.
La seconda censura, secondo cui la rilevanza del dolo non sarebbe esclusa dalla mancata attività di verifica del deceptus, è dichiarata inammissibile. Il principio affermato dalla Corte territoriale è corretto: non può invocare l’annullamento chi ha tenuto una condotta inferiore alla soglia minima di diligenza esigibile dall’uomo medio. Stabilire in concreto se la condotta decettiva fosse idonea ad ingannare una persona di ordinaria diligenza è però un accertamento di fatto, insindacabile in legittimità salvo irragionevolezza manifesta.
Nel caso di specie la decisione non è irragionevole. Il ricorrente è un imprenditore commerciale, e non irragionevolmente i giudici di merito hanno ritenuto anomala la circostanza che un imprenditore venda un immobile di pregio accettando in pagamento di due terzi del prezzo la cessione pro soluto di un credito non documentato da atto pubblico, ma solo da una fattura e da una dichiarazione con firma non autenticata. La valutazione resta dunque non sindacabile.
Il secondo motivo, sulla violazione dell’art. 2697 c.c., è inammissibile perché non correlato alla ratio decidendi: la Corte d’appello ha accolto la domanda ritenendo dimostrata in via presuntiva la negligenza del creditore cessionario, non già applicando il criterio dell’onere della prova. La Corte ricorda le Sezioni Unite n. 16598 del 2016, secondo cui la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre quando il giudice decide in base al criterio residuale dell’onere probatorio o attribuisce l’onere a parte diversa da quella onerata, dovendosi indicare quale fosse il fatto costitutivo.
Il terzo motivo, sulla violazione dell’art. 112 c.p.c., è parimenti inammissibile: la negligenza del cessionario era stata affermata già dal Tribunale e il ricorrente, in appello, non aveva contestato l’extrapetizione. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese e corresponsione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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