Rimborso fiscale: onere probatorio sul rendimento effettivo del fondo (Cass. civ. Sez. V n. 12830 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso fiscale relativo a quote di liquidazione di fondi di previdenza, il contribuente che agisce per il rimborso assume la veste di attore anche in senso sostanziale, con onere di allegare e provare i fatti costitutivi del trattamento agevolato. La tassazione agevolata al 12,50% non si estende all’intera somma liquidata, ma riguarda esclusivamente il rendimento netto prodotto dalla gestione sul mercato del capitale accantonato. Non è sufficiente produrre un’attestazione del fondo o del datore di lavoro che indichi le somme accantonate e l’avvenuto investimento, se manca la specificazione dei criteri e dell’entità del rendimento concretamente conseguito. Le difese con cui l’Ufficio contesta la sussistenza o la qualificazione dei fatti non costituiscono eccezioni in senso tecnico e non soggiacciono a preclusioni processuali.
Il Fatto
Un dipendente di una società aveva ottenuto dall’amministrazione finanziaria il rimborso della ritenuta operata dalla cassa di previdenza sulla quota di liquidazione costituita da rendimenti finanziari accantonati in un fondo. Il contribuente sosteneva il diritto all’aliquota del 12,50% applicabile ai redditi di capitale, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13642/2011, che aveva escluso l’applicazione del regime di tassazione separata.
L’amministrazione, ritenuti sussistenti i presupposti del recupero, aveva notificato una cartella di pagamento per un importo pari a quello rimborsato. Il contribuente l’aveva impugnata vittoriosamente davanti alla Commissione tributaria provinciale. La sentenza era stata appellata dall’Ufficio e, in via incidentale, dal contribuente. La Commissione tributaria regionale respinse entrambi i gravami, ritenendo dimostrato il diritto alla minor tassazione mediante l’attestazione della cassa di previdenza. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 602/1973. L’Amministrazione sostiene che, pur riconoscendo il diritto al rimborso, le Sezioni Unite avevano ribadito che il contribuente deve sempre dimostrare la reale natura ed entità dei rendimenti assoggettabili alla minor ritenuta.
Esaminata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità, la Corte la ritiene infondata. Nelle controversie su domanda di rimborso fiscale il contribuente riveste la qualità di attore anche in senso sostanziale. Ne deriva che l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi grava su di lui, e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega quei fatti costituiscono mere difese, non soggette a preclusione processuale, come affermato da Cass. n. 14998/2023, Cass. n. 15026/2014 e Cass. n. 6550/2012.
Nel merito il ricorso è fondato. La Corte ribadisce che la natura di reddito di capitale non può essere riconosciuta all’intera somma liquidata: la tassazione agevolata riguarda solo il rendimento prodotto dalle somme accantonate, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 13642/2011 e delle numerose decisioni successive, tra cui Cass. n. 25512/2024 e Cass. n. 3453/2021. Occorre quindi uno specifico accertamento sull’esistenza e sulla consistenza del rendimento.
Il rendimento assoggettabile alla ritenuta è quello netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del fondo, del capitale accantonato, e deve essere quantificato dal giudice di merito mediante una congruente analisi della fattispecie. Al contribuente spetta dimostrare quale parte dell’indennità sia ascrivibile a rendimenti da investimento; non basta un mero rinvio al conteggio del datore di lavoro o del fondo quando manchi ogni specificazione sui criteri di quantificazione della voce rendimento (Cass. n. 7223/2020; Cass. n. 7728/2019).
Da tali principi si è discostata la sentenza impugnata. L’attestazione prodotta indicava l’ammontare delle somme accantonate e l’avvenuto investimento in mercati finanziari, ma non evidenziava il rendimento conseguito in relazione al concreto impiego del capitale. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.