Distinzione tra mandato e mediazione atipica nell’attività del mandatario (Cass. civ. Sez. II n. 12837 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La prestazione del mandatario non deve consistere necessariamente nella conclusione di negozi giuridici, potendo concretarsi anche nel compimento di atti volontari non negoziali aventi rilevanza giuridica esterna, quali le trattative contrattuali. Per distinguere il mandato dalla mediazione atipica non è decisivo né il potere di rappresentanza né l’oggetto dell’incarico, ma la natura vincolante o meno dell’incarico: il mandatario ha l’obbligo di eseguirlo e matura il diritto al compenso indipendentemente dal risultato, mentre il mediatore ha la mera facoltà di attivarsi con diritto al compenso solo in caso di conclusione dell’affare. Il giudice di merito che qualifica il rapporto come mediazione senza accertare il mandato allegato dall’attore viola gli artt. 1703 e 1705 cod. civ. e l’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente ha convenuto avanti il Tribunale il controricorrente per ottenere il pagamento dei compensi riferiti a un incarico verbale ricevuto: definire in via transattiva un debito del convenuto verso un terzo avvocato e occuparsi dello scioglimento della comunione dei beni con il fratello, con lodo irrituale. Ha chiesto la liquidazione del compenso ai sensi degli artt. 1709 e 1720 cod. civ., in via subordinata ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.
Il convenuto ha negato di avere conferito il mandato, sostenendo che l’incarico era stato conferito dal fratello, che avrebbe pagato il compenso. In primo grado il Tribunale ha accertato il conferimento dell’incarico al ricorrente da parte del convenuto e, non essendo il primo iscritto ad alcun albo né al ruolo degli agenti e mediatori, ha determinato il compenso secondo equità, condannando il convenuto al pagamento. La Corte d’Appello, in riforma, ha rigettato le domande qualificando il rapporto come mediazione atipica e negando il compenso per mancanza di iscrizione nel ruolo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina unitariamente i primi due motivi, per connessione. Il ricorrente deduce che l’attività giuridica del mandatario non è necessariamente di carattere negoziale, potendo consistere in attività di assistenza e trattativa, e che la sentenza ha travisato il contenuto della domanda, pronunciando su domanda diversa da quella proposta.
I motivi sono fondati. Sussiste la violazione degli artt. 1703 e 1705 cod. civ., risoltasi anche in erronea qualificazione del contratto. La sentenza impugnata ha escluso il mandato sul solo dato che il mandatario non aveva compiuto alcun negozio giuridico assumendosi obbligazioni. Così facendo non ha considerato che la prestazione del mandatario può concretarsi nel compimento di atti volontari non negoziali aventi rilevanza giuridica esterna, come le trattative contrattuali, secondo i precedenti citati (Cass. Sez. 3 n. 3103 del 2002, Cass. Sez. 3 n. 16632 del 2010, Cass. Sez. L n. 5582 del 1993, Cass. Sez. 3 n. 15607 del 2005).
Nel caso concreto il ricorrente aveva allegato di avere ricevuto l’incarico di svolgere le trattative finalizzate alla transazione con il terzo avvocato e allo scioglimento della comunione con il fratello, attività poi effettivamente svolta. Il fatto che il mandante sia stato poi contraente nella transazione e nel compromesso non esclude la configurabilità del mandato quanto all’attività che aveva condotto alla conclusione di quei contratti.
La Corte ribadisce i criteri distintivi: non è sufficiente il riferimento al potere di rappresentanza, perché il mandato può essere con o senza rappresentanza e anche il mediatore può assumere la rappresentanza; non è sufficiente l’oggetto dell’incarico. Occorre fare riferimento alla natura vincolante o meno dell’incarico: il mandatario ha l’obbligo di eseguirlo e acquista il diritto al compenso indipendentemente dal risultato, mentre il mediatore ha la mera facoltà di attivarsi, con diritto al compenso solo in caso di conclusione dell’affare (Cass. Sez. 3 n. 1719 del 1998, Cass. Sez. 3 n. 24333 del 2008). È configurabile la mediazione negoziale atipica anche unilaterale (Cass. Sez. Un. n. 19161 del 2017), ma si configura mandato e non mediazione atipica unilaterale allorché il pagamento del compenso sia svincolato dall’esito dell’operazione, l’attività demandata abbia natura giuridica e sia insussistente il connotato dell’imparzialità (Cass. Sez. 2 n. 482 del 2019).
Pertanto la Corte territoriale non avrebbe potuto dichiarare il rapporto come mediazione senza accertare se sussistesse il mandato nei termini allegati dall’attore. Non ostava a tale indagine la mancanza di scrittura, in ossequio al principio di libertà delle forme (Cass. Sez. 3 n. 21805 del 2016, Cass. Sez. 3 n. 20051 del 2013). Il terzo e il quarto motivo restano assorbiti. Ne consegue la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, che farà applicazione dei principi esposti e statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.