La riassunzione del giudizio revocatorio non integra accettazione tacita dell’eredità (Cass. civ. Sez. 3 n. 16879 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riassunzione del giudizio da parte del chiamato all’eredità, quando l’azione proposta non rientri negli atti conservativi e di gestione consentiti dall’art. 460 cod. civ., ma travalichi il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente all’apertura della successione, equivale ad esercizio necessario di un diritto già di pertinenza della dante causa e integra accettazione tacita dell’eredità. Non costituisce atto conservativo la riassunzione del giudizio di revocatoria ordinaria promosso dai creditori, che non determina una variazione in peius del patrimonio ereditario ma è finalizzata a consentire ai creditori di soddisfarsi anche sui beni fuoriusciti dal patrimonio della debitrice per effetto degli atti contestati. La domanda di risoluzione proposta in via riconvenzionale nel giudizio di revocatoria non dipende dal titolo dedotto in giudizio dall’attore, ai sensi dell’art. 36 cod. proc. civ., essendo i due rapporti solo occasionalmente incidenti: la revoca opera soltanto per i creditori, non tra le parti.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma aveva rigettato l’appello proposto dalla chiamata all’eredità di una signora deceduta, la quale aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Viterbo che aveva dichiarato l’inefficacia, nei confronti di due creditori, di un contratto di assistenza e di un atto di donazione stipulati dalla de cuius con la figlia.
La ricorrente, altra figlia della defunta, aveva dedotto in appello la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la domanda di risoluzione del contratto di assistenza e quella di revoca del medesimo, nonché l’insufficiente prova della scientia damni in capo alla terza contraente. Il giudice del gravame, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 cod. civ., aveva rigettato l’appello.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza per carenza di specifica confutazione della motivazione del giudice di merito. La corte territoriale aveva correttamente escluso il rapporto di pregiudizialità tra la domanda di risoluzione e quella di revocatoria, osservando che l’esito della risoluzione di un trasferimento con contropartita assistenziale non impedisce di revocarlo, atteso che la revoca ha effetto soltanto per i creditori e non tra le parti. Il giudice d’appello aveva ravvisato l’insussistenza del presupposto di cui all’art. 36 cod. proc. civ., non ricorrendo la dipendenza della domanda riconvenzionale dal titolo dedotto in giudizio dall’attore. La dichiarazione di inammissibilità di una domanda riconvenzionale non dipendente dal titolo dedotto in giudizio costituisce espressione dell’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Con riguardo al secondo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura, non essendo state idoneamente argomentate le dedotte violazioni degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 132 cod. proc. civ. La ricorrente si doleva della mera valutazione degli elementi probatori e del mancato ingresso a nuove prove, attività questa rimessa all’apprezzamento del giudice di merito. La Corte ha altresì precisato che la denuncia di violazione dell’art. 2729 cod. civ. è ammissibile solo quando si contesti che il ragionamento presuntivo si fondi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, non anche quando la critica si concretizzi in una diversa ricostruzione fattuale o nella prospettazione di una diversa inferenza probabilistica.
Il terzo motivo è stato ritenuto infondato. La riassunzione del giudizio da parte della chiamata all’eredità non era volta alla conservazione dei beni ereditari, ma all’affermazione dell’efficacia del contratto di assistenza e della successiva donazione nei confronti dei creditori, domanda propria della de cuius. La volontà di accettare l’eredità può legittimamente desumersi dall’esperimento di azioni giudiziarie che travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto, come nel caso della riassunzione del giudizio revocatorio, che non determina una variazione in peius del patrimonio ereditario. La Corte ha infine escluso la configurabilità di un accertamento di passività ereditaria, essendo il credito degli attori già accertato con precedente sentenza passata in giudicato.
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Nota della Redazione
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