L’aggiudicazione non equivale al contratto di accreditamento sanitario (Cass. civ. Sez. 3 n. 9780 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale di aggiudicazione di una procedura selettiva per l’assorbimento di posti letto di strutture sanitarie private accreditate non è equipollente al contratto previsto dall’art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502 del 1992, necessario per la remunerazione delle prestazioni erogate per conto del Servizio Sanitario Nazionale. Nel regime di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, ratione temporis applicabile, l’aggiudicazione non determina la conclusione del contratto, che resta distinto per oggetto e funzione. La mancata stipulazione dell’accordo contrattuale rende non remunerabili le prestazioni, ferma la validità della procura generale alle liti rilasciata dal direttore generale dell’azienda sanitaria ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ.
Il Fatto
La Casa di Cura proponeva opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti dell’ASL per il pagamento della differenza delle remunerazioni relative all’anno 2015 per prestazioni connesse all’assorbimento e all’attivazione di posti letto dismessi da altra struttura, attribuiti a seguito di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa dall’ASL con delibera del 2011. Il Tribunale accoglieva l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo, con pronuncia confermata dalla Corte d’Appello, secondo cui era necessario uno specifico accordo contrattuale nella forma scritta, non rinvenibile nel verbale di aggiudicazione.
Avverso la sentenza d’appello la struttura ricorre per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione dell’art. 2697 cod. proc. civ., degli artt. 16, comma 4, r.d. n. 2440 del 1923, 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992 e 1325 cod. civ., nonché degli artt. 83 e 84 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il terzo motivo, relativo alla dedotta inammissibilità dell’opposizione per difetto di rappresentanza. Il motivo è infondato: l’amministratore dell’azienda, munito dei poteri gestori sostanziali, ha rilasciato procura generale alle liti ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., riferita a tutte le controversie coinvolgenti l’ente. L’ampiezza della perimetrazione non implica inidoneità della procura, né è necessaria una nuova delibera per ogni specifica lite, non essendo richiesta alcuna preventiva autorizzazione ulteriore rispetto alla procura stessa.
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per la mancata indicazione della norma del procedimento violata e per il carattere assertorio della censura, che omette di spiegare come la domanda non fosse stata articolata in aggiunta e indipendentemente dal tetto di spesa del contratto del 2017. La Corte esclude altresì la violazione dell’art. 2697 cod. proc. civ., dipendente dalla censura di nullità, correttamente avendo la Corte territoriale interpretato la domanda come relativa a un regime normativo e finanziario diverso da quello proprio.
Il secondo motivo è infondato. La Corte chiarisce che l’invocato art. 16, comma 4, r.d. n. 2440 del 1923 non è applicabile alla fattispecie, superato dal regime del codice dei contratti pubblici: il d.lgs. n. 163 del 2006 ha escluso che con l’aggiudicazione possa ritenersi concluso il contratto, configurazione confermata dall’art. 32, commi 6-8, d.lgs. n. 50 del 2016 e dagli artt. 17, comma 6, e 18, d.lgs. n. 36 del 2023.
Il meccanismo di accreditamento e di assegnazione del budget è soggetto a regole specifiche: l’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992 richiede la stipula di contratti con le strutture private che indichino obiettivi di salute, volume massimo di prestazioni, requisiti del servizio e corrispettivo preventivato. Tale contratto è distinto dall’aggiudicazione ed è strutturalmente autonomo. La sottoscrizione del contratto costituisce requisito di completamento della fattispecie a formazione progressiva, non surrogabile da atti di riconoscimento, ratifiche o convalide successive.
Il richiamo a Sezioni Unite n. 9775 del 2022 non è pertinente, riguardando la diversa ipotesi della concessione-contratto, e il contratto “originario” non può avere portata ultrattiva senza integrazioni. La Corte rigetta quindi il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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