Inammissibili i motivi che chiedono rivalutazione del merito contrattuale (Cass. civ. Sez. III n. 12944 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione della sentenza di merito è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., e solo quando la motivazione sia graficamente mancante, meramente apparente, perplessa, oggettivamente incomprensibile o manifestamente contraddittoria, restando esclusa la verifica sulla sua sufficienza e razionalità mediante confronto con le risultanze probatorie. Il controllo di legittimità sulla motivazione è pertanto ab intrinseco, dovendo il vizio emergere dalla sola lettura del provvedimento. In tema di interpretazione del contratto, la censura non può risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione proposta dalla parte a quella accolta dal giudice di merito: se della clausola sono possibili più letture, non è consentito dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’una anziché l’altra.
Il Fatto
Una società, unitamente al proprio legale rappresentante, conveniva in giudizio due coniugi innanzi al Tribunale di Catania, con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., per ottenere la condanna al pagamento di una somma derivante da un contratto di appalto per la costruzione di un opificio e da una successiva scrittura di riconoscimento di debito.
Il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione attiva del rappresentante in proprio e accertava l’esistenza di un unico rapporto contrattuale, riconoscendo il credito in favore della sola società. La Corte d’appello di Catania, con la sentenza impugnata, riconosceva la legittimazione ad agire del rappresentante, revocava in parte la condanna dei coniugi e rideterminava le spese. La società e il rappresentante ricorrono quindi per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, scrutinati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili. La Corte rileva innanzitutto l’eterogeneità dei richiami: i ricorrenti deducono formalmente la violazione di norme di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ma sostanzialmente si dolgono di un’omessa o apparente motivazione, vizio oggi deducibile solo nei termini di cui al n. 4 del medesimo articolo.
Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 21937 del 2021 e le successive conferme (Sez. III n. 35245 del 2024, Sez. III n. 20416 del 2024, Sez. III n. 9174 del 2024, tra le altre), secondo cui il vizio è configurabile solo quando la motivazione manchi graficamente o sia del tutto apparente, perplessa, oggettivamente incomprensibile o manifestamente contraddittoria. Il controllo è ab intrinseco, non potendo desumersi dal raffronto con atti o documenti dei gradi di merito.
Nel caso concreto, il ragionamento della Corte territoriale non presenta alcuna di tali ipotesi: la decisione è logica e coerente e rispetta la soglia del minimo costituzionale richiamata da Sezioni Unite n. 8053 del 2014. I ricorrenti, in realtà, sollecitano una rivalutazione del merito e degli esiti dell’analisi probatoria, non consentita in sede di legittimità.
Quanto alla questione ermeneutica sull’art. 1362 cod. civ., la Corte ribadisce che la censura non può tradursi nella contrapposizione della propria interpretazione a quella del giudice di merito. La lettura accolta non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili. I ricorrenti non hanno prospettato un’obiettiva contrarietà del senso attribuito alle scritture private rispetto alla comune intenzione delle parti, ma solo aspetti di non condivisibilità. La Corte d’appello ha invece applicato i canoni di ermeneutica legale senza attribuire significati estranei al contenuto semantico delle parole.
Il terzo motivo, relativo alla liquidazione delle spese, è anch’esso inammissibile: pur corretta la premessa sul riferimento al decisum, i ricorrenti non dimostrano che la liquidazione abbia violato i limiti dello scaglione corretto. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.