Vizi della cosa venduta e riconoscibilità del difetto: giudizio di fatto insindacabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 10237 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, anche se usata, e la verifica dei presupposti per l’operatività della garanzia per vizi di cui all’art. 1490 c.c. costituiscono un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e come tale non sindacabile in sede di legittimità, ove fondato su congrua e corretta motivazione. La valutazione delle risultanze probatorie, inclusa la consulenza tecnica d’ufficio, non è censurabile in Cassazione attraverso la mera riproposizione di una diversa lettura dei fatti.
Il Fatto
L’acquirente di un’autovettura usata conveniva in giudizio il venditore per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per vizi occulti ex art. 1490 c.c., avendo riscontrato, nel viaggio di ritorno, difetti al differenziale. Il Tribunale accoglieva la domanda, qualificando il vizio come occulto e risolvendo il contratto.
La Corte d’Appello, invece, riformava la sentenza, ritenendo che la documentazione tecnica escludesse un difetto occulto, riconducendo i problemi del mezzo alla normale usura del veicolo. Il giudice di secondo grado accertava inoltre che l’autovettura era stata regolarmente utilizzata e revisionata negli anni successivi all’acquisto, percorrendo ulteriori chilometri, circostanza che escludeva l’inidoneità all’uso. Avverso tale decisione, l’acquirente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La S.C. esamina l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 1490 e 1492 c.c., censurando la sentenza impugnata per non aver ritenuto provata l’esistenza del vizio occulto. La doglianza è dichiarata inammissibile, poiché volta a ottenere una rivalutazione delle risultanze processuali e della consulenza tecnica d’ufficio.
La Corte rammenta il proprio costante orientamento secondo cui la decisione sulla sussistenza e sulla riconoscibilità dei vizi della cosa venduta è una valutazione di merito, rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Il giudizio di legittimità non può, pertanto, trasformarsi in un riesame del fatto, salva l’ipotesi di vizi motivazionali, nella specie non ravvisabili.
La Corte territoriale aveva infatti fatto corretta applicazione dei principi in materia, escludendo la garanzia sulla base di una lettura completa della CTU e di elementi fattuali come l’assicurazione e l’esito positivo della revisione del veicolo, elementi che confermavano l’idoneità all’uso del bene. La tesi del ricorrente, secondo cui il difetto sarebbe rimasto privo di verifica, è respinta in quanto meramente assertiva.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e dell’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., stante la definizione del giudizio in conformità alla proposta del Consigliere Delegato.
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Nota della Redazione
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