Azione indebito arricchimento esclusa verso ente locale senza riconoscimento debito fuori bilancio (Cass. civ. Sez. III n. 12943 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dall’art. 23 del D.L. n. 66 del 1989 (convertito con modificazioni dalla legge n. 144/1989, oggi rifluito nell’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000), non sorgono obbligazioni a carico dell’ente, bensì dell’amministratore o del funzionario che le ha consentite, con esclusione dell’azione di indebito arricchimento verso l’ente per difetto del requisito della sussidiarietà prescritto dall’art. 2042 cod. civ. Il predetto principio non esclude la facoltà dell’ente di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio con apposita deliberazione consiliare, nei limiti delle accertate utilità; tale riconoscimento, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, deve avvenire espressamente e non può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi, insufficiente a esprimere un apprezzamento generale sulla compatibilità degli oneri con gli equilibri di bilancio.

Il Fatto

Un professionista conveniva in giudizio un ente locale per ottenere il pagamento di una somma quale arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ., derivante dallo svolgimento di un’attività di progettazione commissionata dall’ente medesimo. L’amministrazione eccepiva l’insussistenza del requisito della sussidiarietà, sostenendo che l’opera progettata non era mai stata realizzata e che nessuna utilità era stata tratta dall’attività del professionista.

Il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda. La Corte d’appello di Salerno, in riforma, dichiarava inammissibile la domanda per difetto di sussidiarietà, rilevando che l’incarico era stato conferito in assenza di un corretto impegno finanziario e di una valida convenzione scritta. Il professionista ricorreva allora in cassazione con quattro motivi, deducendo l’irretroattività della normativa speciale e l’intervenuto riconoscimento sostanziale del debito da parte dell’ente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, esaminati congiuntamente i motivi per la loro stretta connessione, li ha ritenuti tutti infondati, dopo aver segnalato seri dubbi di ammissibilità in ordine al primo motivo per carenza di indicazione, nel ricorso, dei tempi e delle modalità di sottoposizione della specifica questione ai giudici del merito.

La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, quando la richiesta di prestazioni e servizi non rientra nello schema procedimentale tipizzato, non sorgono obbligazioni a carico dell’ente, bensì direttamente in capo all’amministratore o al funzionario, con la conseguente esclusione dell’azione di indebito arricchimento verso l’ente per difetto della sussidiarietà. Ha ricordato il diverso indirizzo che ammetteva il riconoscimento implicito dell’utilità per fatti concludenti, poi disatteso da una pronuncia più recente (Cass. civ. Sez. I n. 24860 del 2015), secondo cui il riconoscimento del debito fuori bilancio richiede un’apposita deliberazione dell’organo competente, con verifica dell’incidenza del corrispettivo sugli equilibri di bilancio.

Il Collegio ha aderito a quest’ultimo orientamento, ritenendolo più coerente con l’evoluzione interpretativa dell’istituto dell’arricchimento senza causa verso la p.a., che ha escluso la necessità di un riconoscimento salvo per gli arricchimenti cosiddetti imposti. Ne consegue che la questione dell’accertamento dell’utilità della prestazione si pone soltanto quando l’ente abbia espressamente riconosciuto il debito fuori bilancio.

La Corte ha quindi escluso la pertinenza di Sezioni Unite n. 10798 del 2015, ove si afferma che il mancato riconoscimento dell’utilità non è opponibile dall’ente, poiché in quel caso non era in discussione la sussidiarietà, non essendo applicabile ratione temporis la disciplina del D.L. n. 66 del 1989. Nel caso esaminato, invece, l’incarico professionale è assoggettabile alla normativa richiamata, che impone di accertare, ancor prima del vantaggio arrecato, l’eventuale adozione di una delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Ha infine rilevato che non risultano ritualmente sottoposti gli elementi necessari per vagliare la non novità della questione dell’inapplicabilità della normativa speciale in relazione al tempo della prestazione. La sentenza d’appello, che ha escluso l’esperibilità dell’azione per mancanza di un previo impegno di spesa, è quindi scevra da vizi e il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione dell’obbligo di versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

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