Prelazione agraria e riscatto: il coltivatore diretto è nozione restrittiva (Cass. civ. Sez. 3 n. 14260 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il coltivatore diretto che agisce per il riscatto agrario ha l’onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l’esercizio della prelazione. La relativa qualifica, che deve sussistere al momento della vendita del fondo confinante, va interpretata in senso restrittivo e presuppone la prova del concreto ed effettivo svolgimento della diretta e abituale attività di coltivazione del fondo. L’accertamento di tale qualità è demandato al discrezionale apprezzamento del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata. Il richiamo alla nozione di imprenditore agricolo e di IAP è inconferente ai fini dell’istituto.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fondo rustico, aveva proposto azione di riscatto agrario, assumendo che il fondo confinante era stato alienato senza consentirle di esercitare il proprio diritto di prelazione. Il tribunale aveva rigettato la domanda, escludendo la sussistenza del requisito soggettivo in capo alla soccombente.
La corte d’appello, investita del gravame, aveva confermato la decisione, ritenendo non dimostrata la qualifica di coltivatrice diretta. Avverso tale sentenza la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, lamentando la violazione degli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e la falsa applicazione della normativa in materia di prelazione agraria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati. Rilevando la natura dell’istituto, ha ribadito che la finalità del riscatto non è lucrativa o speculativa ma la continuità della coltivazione contadina.
La decisione si fonda sul principio per cui la qualifica di coltivatore diretto deve essere provata con riferimento al concreto ed effettivo svolgimento della diretta ed abituale attività di coltivazione del fondo, in quanto la nozione stessa va intesa in senso restrittivo. La Corte ha quindi qualificato come inconferente il richiamo all’imprenditore agricolo e al c.d. IAP di cui al d.lgs. n. 99/2004, non essendo tali figure equiparabili al fine dell’esercizio della prelazione.
La Corte ha altresì ritenuto che la dedotta equiparazione, sostenuta dalla ricorrente sulla base della legge n. 154/2016, fosse assertiva e generica, anche in considerazione delle conclusioni rassegnate nel giudizio di merito, dove era stata richiesta la declaratoria della sola qualifica di coltivatrice diretta. La motivazione resa dalla corte territoriale, basata su un attento esame delle risultanze istruttorie, è stata quindi valutata come adeguata e insindacabile in sede di legittimità.
Conseguentemente, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese processuali e dando atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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