Omessa valutazione di spesometri duplicati e prova di resistenza nel contraddittorio IVA (Cass. civ. Sez. V n. 12946 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa e dell’IVA, il giudice di appello che ometta di esaminare l’eccezione di duplicazione di uno spesometro, ritualmente proposta e riproposta, incorre nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della pronuncia impugnata è inammissibile ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Nei tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale non determina in ogni caso la nullità dell’atto impositivo: è onere del contribuente allegare gli elementi difensivi che avrebbe potuto far valere, ossia la prova di resistenza.
Il Fatto
La controversia ha origine da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativi al periodo d’imposta 2007, emesso nei confronti di una ditta individuale operante nel settore dei trasporti. L’Ufficio, dopo aver notificato un questionario rimasto senza risposta, procedeva ad accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso introduttivo, ritenuta l’illegittimità della notifica del questionario. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia e confermava l’atto impositivo, anche ai fini IRAP. La contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 32 e 60 del d.P.R. n. 600/1973 e della legge n. 890/1982, lamentando la mancata spedizione della raccomandata informativa di avvenuta notifica. La Corte lo dichiara inammissibile: la ricorrente non si confronta con la ratio decidendi, fondata sulla presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ. per le notifiche eseguite per il tramite dell’ufficio postale. Il motivo che non critica specificamente la pronuncia impugnata è un “non motivo”.
Il secondo motivo prospetta la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 della legge n. 212/2000 in materia di contraddittorio endoprocedimentale. La Corte lo disattende: l’art. 7 attiene alla motivazione dell’atto e non alla fase dell’interlocuzione. Richiamate le Sezioni Unite n. 24823/2015, si esclude, ratione temporis, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo. Nei tributi armonizzati la violazione dell’interlocuzione non comporta automaticamente la nullità dell’atto: il contribuente deve allegare la prova di resistenza, ipotesi non specificamente dedotta.
Il terzo motivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., denuncia l’omesso esame della duplicazione di uno spesometro relativo a operazioni per un imponibile di euro 87.314,00. La Corte lo accoglie: la Commissione regionale non ha compiuto alcun esame di tale questione, sollevata fin dal primo grado, rimasta assorbita e riproposta in appello. Il quarto motivo, connesso e relativo alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., resta assorbito. Il quinto, sulle spese, segue la medesima sorte. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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