Esenzione IMU scuola paritaria: rette non simboliche e incertezza sanzionatoria (Cass. civ. Sez. V n. 12947 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione dall’IMU e dalla TASI prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992, come integrato dall’art. 91-bis, comma 1, d.l. n. 1 del 2012, l’agevolazione presuppone lo svolgimento di attività con modalità non commerciali, da verificare in concreto. Il criterio del rapporto tra corrispettivo medio e costo medio per studente, indicato nelle istruzioni al d.m. 26 giugno 2014, non vincola l’interprete e non è idoneo a qualificare il presupposto: rileva solo il corrispettivo di importo simbolico, tale da coprire una frazione del costo effettivo del servizio, privo di relazione con esso. La sanzione va disapplicata, ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, quando il contrasto tra istruzioni ministeriali, prassi e giurisprudenza di merito integri un’incertezza normativa oggettiva al momento dell’illecito.

Il Fatto

Un istituto religioso impugna due avvisi di accertamento emessi da un Comune per l’IMU e la TASI dovute per il 2015 in relazione a tre unità immobiliari: due destinate a casa famiglia e a scuola materna paritaria, una adibita a residenza delle suore. Il giudice di primo grado accoglie le impugnazioni; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado riforma parzialmente la decisione, riconoscendo l’esenzione solo per la residenza delle religiose e confermando l’imponibilità degli altri due immobili.

L’istituto ricorre in cassazione con quattro motivi; il Comune resiste con controricorso. La questione centrale attiene alla qualificazione come non commerciali delle attività didattica e ricettiva, oltre che al regime sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente perché involgenti comuni questioni qualificatorie, sono rigettati. La Corte ricostruisce il quadro normativo: il d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8, rinvia, per le esenzioni IMU, all’art. 7, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992, e a tale disposizione rinvia anche l’esenzione TASI. L’art. 91-bis d.l. n. 1 del 2012 ha inserito la locuzione “con modalità non commerciali” e ha delegato a un decreto ministeriale la definizione dei requisiti di settore.

Il d.m. 19 novembre 2012, n. 200 stabilisce che l’attività didattica è non commerciale solo se svolta gratuitamente o dietro corrispettivi di importo simbolico, tali da coprire una frazione del costo effettivo del servizio. Analogamente per le attività ricettive, con il limite ulteriore della metà dei corrispettivi medi di mercato. La Corte richiama il consolidato orientamento per cui l’esenzione presuppone l’utilizzazione diretta dell’immobile e la sua destinazione esclusiva ad attività non produttive di reddito, con requisito oggettivo e soggettivo (tra le altre, la pronuncia a Sezioni Unite n. 28160 del 2008).

La disciplina del 2012 è volta a rendere compatibile la normativa interna con quella eurounitaria in materia di aiuti di Stato, come chiarito dalla decisione 2013/284/UE della Commissione, che ha qualificato come aiuto incompatibile l’esenzione ICI e lecita quella IMU rimodulata. La Corte ribadisce che la nozione di impresa prescinde dallo scopo di lucro e dal fine sociale perseguito.

Quanto al criterio del rapporto tra corrispettivo medio e costo medio per studente, la Corte conferma che le istruzioni ministeriali non vincolano l’interpretazione del dato normativo e che la verifica impone una valutazione puntuale, riferita alle specifiche condizioni del singolo contribuente. Nella specie il giudice di merito ha accertato l’entità delle rette e delle tariffe e la loro natura corrispettiva, dando corretta attuazione ai principi esposti. Del pari infondate sono le censure sulla libertà religiosa e sul diritto di istituire scuole, perché l’imposizione prescinde dalla qualificazione soggettiva dell’ente gestore.

Il quarto motivo è invece accolto, nei limiti precisati. In generale, a decorrere dal 2012 non sussiste incertezza normativa; ma con riguardo all’unità immobiliare destinata ad attività didattica va considerato che le istruzioni al d.m. 26 giugno 2014 espressamente collegavano le modalità non commerciali al rapporto tra corrispettivo medio e costo medio, criterio replicato nei decreti sui contributi alle scuole paritarie e ritenuto dirimente da alcune pronunce di merito, in difetto di un intervento chiarificatore di legittimità all’epoca dell’illecito. Sussiste dunque l’incertezza normativa oggettiva che esclude la responsabilità sanzionatoria. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per il riesame delle sanzioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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