Nessun obbligo di comunicazione di irregolarità per credito IVA inesistente (Cass. civ. Sez. V n. 5164 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione automatizzata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, l’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 non impone il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo, ma soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Tale situazione non ricorre quando l’utilizzo in compensazione di un credito IVA ritenuto inesistente consegua a una dichiarazione presentata oltre il termine ordinario e quindi omessa: si tratta di ipotesi sovrapponibile all’omesso versamento, che non genera alcuna incertezza né un risultato diverso da quello dichiarato. In tal caso la comunicazione di irregolarità non è dovuta, restando salva, nel giudizio di impugnazione della cartella, la prova a carico del contribuente sulla sussistenza dei requisiti sostanziali della detrazione.
Il Fatto
La società contribuente riceveva una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, con cui l’Amministrazione recuperava un credito IVA ritenuto inesistente. Il credito derivava da una precedente dichiarazione dei redditi presentata oltre il termine ordinario e dunque omessa. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della società.
La Commissione tributaria regionale accoglieva invece l’appello, ritenendo assorbente l’eccezione di omessa notificazione della comunicazione di irregolarità, atto prodromico alla cartella. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. La Corte muove dal costante orientamento secondo cui l’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si proceda a iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La comunicazione non è dovuta quando la cartella sia emessa per il mero mancato pagamento (in tal senso Cass. n. 18405 del 2021).
La Corte qualifica quindi la fattispecie concreta. L’utilizzo in compensazione di un credito d’imposta ritenuto inesistente, perché relativo a un anno per cui la dichiarazione annuale è stata presentata in ritardo e dunque omessa, non comporta alcuna incertezza né un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione. Si tratta di ipotesi sovrapponibile all’omesso versamento di quanto dichiarato, poiché la compensazione illegittima equivale al mancato versamento di parte delle somme alle scadenze previste (cfr. Cass. n. 10709 del 2019).
Resta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti effettuati da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili (in tal senso Cass. Sez. Un. n. 17758 del 2016).
La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, essendosi limitata ad affermare che la comunicazione preventiva era obbligatoria perché il recupero IVA sarebbe stato controverso e non derivante da mero controllo cartolare. Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio, per nuovo esame anche sulle questioni assorbite e per la liquidazione delle spese, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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