Rilascio e riduzione in pristino concorrono con il risarcimento (Cass. civ. Sez. II n. 12970 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno per equivalente e quella di riduzione in pristino possono concorrere nel medesimo giudizio, ove la riconsegna del bene libero da cose e persone sia stata esplicitamente richiesta come indispensabile modalità attuativa dell’integrale rilascio. Non viola pertanto il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. la sentenza che ordini il rilascio e il ripristino dello stato dei luoghi in presenza di tale domanda.
Il giudice di legittimità non può sindacare l’apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo il controllo sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica. È inammissibile il motivo che rimetta in discussione la corrispondenza tra le superfici di proprietà e quelle detenute, questione già oggetto del giudizio di primo grado, nonché l’attendibilità delle deposizioni testimoniali.
Il Fatto
I proprietari di un’area scoperta hanno convenuto in giudizio l’Amministrazione provinciale e l’ente concessionario, chiedendo il rilascio dell’immobile e il risarcimento del danno per il mancato godimento. La proprietà esclusiva dell’area era stata accertata con sentenza passata in giudicato. Il Tribunale ha accolto la domanda e liquidato il danno; la Corte d’Appello ha parzialmente riformato la decisione, disponendo anche il rilascio e il ripristino dello stato dei luoghi, sul rilievo che l’area era stata utilizzata anche dopo il 2009 dal concessionario.
Il concessionario ha proposto ricorso per cassazione in due motivi. I proprietari hanno resistito con controricorso; l’Amministrazione provinciale è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ritenuto ammissibile il ricorso, sussistendo l’interesse del concessionario a impugnare la sentenza che aveva ordinato il rilascio della porzione utilizzata come parcheggio a pagamento, dato il vantaggio che avrebbe tratto dall’eventuale accoglimento.
Nel merito, il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver la pronuncia ordinato il ripristino dello stato dei luoghi in assenza di domanda, avendo gli attori chiesto solo il risarcimento per equivalente. Il motivo è infondato: dall’esame degli atti di causa emergeva che i resistenti avevano inteso ottenere sia il risarcimento per equivalente sia la riconsegna del bene libero da cose e persone, con richiesta di eliminare tutti gli impedimenti al pieno recupero della disponibilità dell’immobile. La domanda risarcitoria e quella di riduzione in pristino concorrevano, e la richiesta di eliminare gli ostacoli al pieno utilizzo del bene era stata esplicitamente formulata.
Il secondo e il terzo motivo — concernenti la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e l’omesso esame di fatti decisivi — sono stati dichiarati inammissibili. La titolarità delle superfici in capo ai controricorrenti era stata accertata già dal Tribunale di primo grado. Non era più controversa, né devoluta alla Corte di merito, la corrispondenza delle particelle detenute dal concessionario già dal 1998 con quelle riconosciute in proprietà, ma solo il protrarsi della detenzione illegittima dopo il 2009 sulle medesime superfici, oggetto di frazionamento e riclassificazione catastale.
La Corte ha evidenziato che l’accertamento del giudice d’appello, logicamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità. La deposizione del tecnico che aveva effettuato il frazionamento, ritenuta imprecisa dal Tribunale, è stata reputata credibile dalla Corte territoriale perché confermata dalla documentazione fotografica. Non è consentito rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili.
Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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