Correzione d’ufficio dell’errore materiale e necessaria instaurazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. III n. 17368 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di correzione di errore materiale, l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso proposto ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni. Tale potere è però subordinato a due condizioni: che sia stato instaurato il contraddittorio e che ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale e il suo reale contenuto. Non è ammissibile la creazione di un tertium genus di procedimento rispetto a quelli previsti dalla medesima disposizione.

Il Fatto

Con una precedente ordinanza la Corte di cassazione aveva accolto un motivo di ricorso, cassando la decisione impugnata e rinviando alla corte d’appello perché si pronunciasse anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il ricorrente ha poi chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto in quella ordinanza, lamentando che, sia nell’intestazione sia nel dispositivo, la decisione impugnata e il giudice del rinvio erano stati indicati come corte d’appello senza specificare che si trattava della Sezione distaccata di Bolzano.

La questione arriva così davanti alla Cassazione, chiamata a verificare la praticabilità della correzione richiesta.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto un dato processuale decisivo: l’istanza di correzione non risulta notificata alla controparte.

Il Collegio ricorda il principio secondo cui l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni. Il potere emendativo resta però condizionato alla regolare instaurazione del contraddittorio e alla ricorrenza delle condizioni per l’intervento, prevalendo l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale e il suo reale contenuto. Sul punto la Corte richiama Cass., Sez. U, ordinanza n. 4353 del 13/02/2023.

Nel caso di specie, osserva il Collegio, la parte istante non ha instaurato regolarmente il contraddittorio. All’istanza non ha fatto seguito l’iscrizione a ruolo d’ufficio e la conseguente conversione della stessa nel procedimento officioso di correzione previsto dalla medesima disposizione, con la notifica alle parti originarie a cura della cancelleria.

Da qui la conclusione: l’istanza di correzione deve essere dichiarata inammissibile. Non può infatti introdursi legittimamente un tertium genus di procedimento rispetto a quelli previsti dall’art. 391-bis cod. proc. civ., come già affermato da Cass., Sez. I, sentenza n. 17565 del 31/05/2022.

Quanto alle spese, la Corte non provvede: la parte intimata non ha svolto attività difensiva e il procedimento ha natura meramente amministrativa. Ciò esclude anche l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Sul punto il Collegio richiama Cass., Sez. U, sentenza n. 29432 del 14/11/2024 e i precedenti Cass., Sez. U, ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Cass., ordinanza n. 10203 del 04/05/2009 e Cass., ordinanza n. 21213 del 17/09/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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