Reiterazione abusiva contratti a termine nella PA senza deroga per progetti occupazionali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13065 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro a termine alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la riconducibilità dei contratti a “specifici progetti” finanziati dalla legislazione regionale non integra, di per sé, la ragione oggettiva idonea a escludere l’applicazione delle tutele avverso la reiterazione abusiva di contratti a termine ai sensi della clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Le finalità di politica sociale e di incentivazione dell’occupazione costituiscono ragione oggettiva solo se perseguite nel rispetto delle regole interne sulla causalità e sulla temporaneità delle esigenze, poiché quel medesimo fine può essere assicurato in modo più incisivo mediante rapporti a tempo indeterminato. La verifica della sussistenza della causale deve essere compiuta in concreto, con riguardo alle mansioni e all’effettiva natura delle esigenze dell’ente, gravando sul datore l’onere di specificare e provare la legittimità del termine.

Il Fatto

Alcuni lavoratori hanno agito nei confronti di un Comune per far dichiarare la nullità dei termini apposti a una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato, succedutisi in via non continuativa nell’arco di oltre un decennio e motivati con il richiamo a “progetti comunali di sviluppo finalizzati all’occupazione” finanziati dalla Regione Sardegna. In sede di rinvio, la Corte d’Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, ha dichiarato la nullità dei termini e ha riconosciuto a titolo risarcitorio, per l’abusiva reiterazione, dodici mensilità dell’ultima retribuzione a due lavoratori e otto al terzo, escludendo la conversione dei rapporti per il divieto di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Avverso tale decisione il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; i lavoratori hanno proposto ricorso incidentale, riunito al principale, articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal richiamo ai propri precedenti rescindenti, che hanno fissato alcuni punti fermi: la legge regionale n. 11 del 1988, art. 94, va letta in coerenza con i principi costituzionali ed eurounitari, nel senso che l’adozione di “specifici progetti” non può prescindere dal rispetto della regola di causalità e temporaneità dei contratti a termine. L’incentivo all’occupazione non è, di per sé, ragione oggettiva rilevante ai fini della clausola 5, lett. a) dell’Accordo Quadro.

Su questa base il Collegio rigetta il terzo motivo, con il quale si sosteneva che i contratti rientrassero in programmi di formazione e inserimento lavorativo. La Corte osserva che la sola giustificazione inserita nei contratti era il richiamo alla legge regionale e alla mera finalizzazione all’occupazione, mentre nulla è stato accertato su effettivi scopi formativi. Il riferimento a esigenze di alleviare il disagio di soggetti disoccupati è cosa diversa, e il discorrere di formazione rispetto a contratti reiterati per anni è manifestamente contraddittorio.

Anche il primo e il secondo motivo sono respinti. La sentenza impugnata non è priva di accertamento sull’assenza di valide causali, avendo qualificato come “istituzionali” i servizi di trasporto scolastico, manutenzione e cura del verde pubblico, proprio per evidenziarne la natura stabile e non transitoria. La Corte ribadisce che, stante la natura eccezionale del rapporto a termine, grava sul datore l’onere di specificare e provare la legittimità del termine, onere che il Comune non ha assolto, continuando a richiamarsi ai progetti con formule generiche. Irrilevanti restano, a tal fine, il rispetto delle selezioni e delle graduatorie, la natura privatistica dei contratti e l’assenza di finalità sostitutive. Il quarto motivo cade di conseguenza, non potendosi configurare alcuna ragione obiettiva correlata all’intento occupazionale.

La Corte esamina poi il ricorso incidentale. Il primo motivo, sulle spese, è infondato: nel giudizio di rinvio vale il principio di soccombenza riferito all’esito globale del processo, sicché la parziale compensazione per un terzo disposta dal giudice del rinvio è corretta rispetto alla parziale soccombenza dei lavoratori. Il secondo motivo, sulla riduzione del 30 per cento applicata per la difesa di una pluralità di parti ai sensi dell’art. 4, co. 4, del D.M. n. 55 del 2014, è infondato: la determinazione dei compensi tra minimi e massimi di tariffa integra un potere discrezionale non sindacabile in legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *