Decadenza CIGS e comunicazione preventiva del nuovo impiego del pilota (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1505 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di decadenza dal trattamento di cassa integrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 8, comma 5, d.l. n. 86/1988, convertito con modificazioni in l. n. 160/1988, l’obbligo di comunicazione preventiva della nuova attività lavorativa non ricorre quando l’attività svolta presso il nuovo vettore aereo sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle pregresse licenze di volo. Il c.d. periodo neutro, risultante dal coordinamento della norma primaria con le circolari Inps nn. 73/08 e 94/11, integra la stessa fattispecie normativa. Ne consegue che l’accertamento sulla esclusiva finalizzazione dell’attività al mantenimento dei titoli abilitativi non costituisce accertamento di fatto ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ma concorre a integrare la fattispecie; la sua omissione o erroneità configura falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Il Fatto

Un pilota percepiva il trattamento di cassa integrazione straordinaria dal 22.4.2013 al 30.9.2014. L’Inps formalizzava la decadenza dal trattamento per omessa preventiva comunicazione dello svolgimento di una nuova attività lavorativa presso una diversa compagnia aerea.

Il pilota agiva in giudizio per far accertare l’insussistenza della decadenza. I primi due gradi gli davano ragione: la Corte d’appello di Milano riteneva tempestiva la comunicazione, benché successiva al periodo di addestramento teorico-pratico presso il nuovo vettore, qualificando tale periodo come non lavorativo e neutro, finalizzato a preservare il precedente brevetto di volo. La comunicazione era stata data all’atto dell’assunzione presso la nuova compagnia, in data 1.10.2014. L’Inps ricorre in Cassazione.

La Motivazione della Corte

L’Istituto deduce violazione dell’art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988, con riferimento agli artt. 1-bis e 1-ter d.l. n. 247/2004, convertito in l. n. 291/2004, nonché dell’art. 2033 cod. civ. Sostiene che la comunicazione fu data dopo l’inizio di un rapporto di lavoro a tempo determinato e che l’esonero dalla comunicazione preventiva opera, secondo la circolare Inps, solo quando l’addestramento sia finalizzato esclusivamente a mantenere il brevetto, e non quando rientri nell’oggetto di un contratto di lavoro.

La Corte ritiene fondato il motivo. Richiama il dato testuale dell’art. 8, comma 5, d.l. n. 86/1988, nel testo vigente ratione temporis, secondo cui il lavoratore decade dal diritto al trattamento in caso di omessa preventiva comunicazione all’Inps dello svolgimento della nuova attività. La comunicazione deve essere preventiva, quand’anche l’occupazione sia temporanea o saltuaria (Cass. n. 24644/2023); essa va riferita all’attività lavorativa, dovendo il lavoratore soprassedere all’inizio dell’attività per provvedere prima alla comunicazione (Cass. n. 10369/2015).

Per i piloti di volo, le circolari Inps nn. 73/08 e 94/11 hanno precisato l’estensione dell’obbligo, stabilendo che esso non ricorre durante il periodo in cui l’attività presso il nuovo vettore sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle precedenti licenze di volo. Si tratta del c.d. periodo neutro, già riconosciuto da Cass. n. 3116/2021, che richiede la finalizzazione esclusiva ad un addestramento funzionale alla preservazione delle pregresse licenze.

Le circolari interpretano la norma primaria, sicché la fattispecie della decadenza, nell’ambito specifico dei piloti, è quella risultante dal loro coordinamento con l’art. 8, comma 5. Da ciò discende che l’accertamento sull’esclusiva finalizzazione non è un accertamento di fatto ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ma concorre a integrare la fattispecie normativa. Sussiste dunque falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. quando il giudice di merito ometta tale accertamento, o lo compia in modo errato o incompleto, trascurando elementi rilevanti. Tra questi non può non considerarsi il regolamento negoziale espresso dal contratto stipulato con il nuovo vettore, onde verificare se da esso emerga una prestazione esclusivamente finalizzata al mantenimento del brevetto o invece più ampia.

La Corte rigetta infine l’eccezione di inammissibilità del ricorso: il motivo non tende a ridiscutere questioni di merito, ma pone la sola questione giuridica della scorretta sussunzione del caso concreto nella fattispecie. Né opera alcuna preclusione da doppia pronuncia conforme, essendosi al di fuori dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

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