Obbligazione solidale e litisconsorzio necessario in appello (Cass. civ. Sez. III n. 13063 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, perché non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, ma rapporti giuridici distinti, ancorché connessi, e il creditore può ripetere da ciascun condebitore l’intero. La deroga si configura solo quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione per strutturale subordinazione anche sul piano sostanziale, sicché la responsabilità dell’uno presupponga quella dell’altro. Nel giudizio per illecito imputabile a più persone, la graduazione delle colpe può essere accertata solo su domanda del condebitore in vista del regresso; proposta per la prima volta in appello, è domanda nuova e come tale inammissibile.

Il Fatto

La vicenda origina da un parto avvenuto in una clinica napoletana, nel quale il neonato ha riportato danni neurologici gravi per l’aumento della bilirubina non adeguatamente rilevato e trattato. Due medici, l’uno ginecologo durante la gravidanza e l’altro pediatra neonatologo durante la degenza, sono stati chiamati a rispondere in sede penale; nel relativo giudizio la struttura sanitaria e una ASL, citate come responsabili civili, hanno transatto con i genitori.

La compagnia assicurativa che aveva corrisposto il risarcimento ha agito in regresso davanti al Tribunale di Napoli, che ha accertato la responsabilità solidale di entrambi i sanitari. In appello la Corte di Napoli ha dichiarato nulla la sentenza nei confronti di uno dei due, per un vizio della citazione, rimettendo la causa al primo giudice; ha invece confermato nel merito la condanna dell’altro. Quest’ultimo ricorre in Cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi riguardano la dedotta violazione degli artt. 102, 103, 353 e 354 cod. proc. civ. e il vizio di motivazione ex art. 132 cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che, dichiarata la nullità per uno dei coobbligati, l’intera causa andava rimessa al primo grado, essendo le posizioni inscindibili. La Corte respinge la tesi, chiarendo che il richiamo del Procuratore generale a una sola delle possibili ragioni di inscindibilità non è esaustivo: la non scindibilità può derivare anche dal fatto che per accertare la responsabilità dell’uno debba accertarsi quella dell’altro, e cioè non sul piano del quantum, ma su quello dell’an.

Nel caso concreto, però, tale evenienza è esclusa. L’evento dannoso è stato causato da due condotte indipendenti, l’una intervenuta nelle visite ginecologiche preliminari e l’altra durante il parto, tra le quali non sussiste necessaria interrelazione: la possibile esclusione di responsabilità di un medico non implica necessariamente quella dell’altro. La Corte richiama il principio espresso da Cass. n. 20860 del 2018, Cass. n. 10803 del 2020 e Cass. n. 34899 del 2022.

Infondato è anche il terzo motivo, che censura l’uso dell’avverbio “univocamente”: secondo la Corte esso non significa “esclusivamente”, ma “senza dubbio”, “in maniera non equivoca”, cosicché la Corte d’appello non ha affermato la responsabilità esclusiva di un sanitario trascurando la condotta dell’altro, il cui accertamento è stato rimesso al primo giudice.

Il quarto motivo, sul divieto di domande nuove in appello ex artt. 345 e 112 cod. proc. civ., è parimenti infondato. La Corte richiama Cass. n. 3803 del 2004 e Cass. n. 5475 del 2023: la graduazione delle colpe si accerta solo se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso o abbia chiesto la ripartizione interna in vista di esso.

Quanto ai motivi sull’ordine di esibizione della cartella clinica e sulla CTU, la Corte osserva che la prova non era acquisibile aliunde, non essendo la compagnia legittimata a richiederla alla clinica; il diritto di regresso pone il surrogante nella posizione del surrogato verso il debitore, non verso i terzi. Quanto all’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione vanno omesse le generalità. Il settimo motivo, sul nesso causale, è inammissibile, riducendosi a un diverso accertamento del fatto. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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