Negata l’ultrattività del giudicato per mansioni superiori ma spetta l’indennità di sostituzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19698 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del S.S.N., ai sensi dell’art. 18 del CCNL dell’8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori, poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria; non trova pertanto applicazione l’art. 2103 cod. civ. né il trattamento economico del sostituito, spettando solo l’indennità c.d. sostitutiva. La richiesta di tale indennità, a fronte di una domanda di pagamento di tutti i compensi per lo svolgimento di determinate mansioni, non integra domanda nuova, trattandosi di semplice puntualizzazione del dato normativo, deducibile in ogni stato e grado del giudizio ex art. 437 cod. proc. civ.
Il Fatto
Due dirigenti medici, preposti alla responsabilità di direzione dei distretti sanitari dal 2000, hanno convenuto in giudizio l’azienda sanitaria per vedersi riconoscere le differenze retributive maturate per lo svolgimento di fatto dell’incarico di direzione di struttura complessa nel periodo 2007-2011, invocando l’ultrattività del giudicato di precedenti sentenze di condanna, e il risarcimento per la revoca degli incarichi.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, e la Corte d’appello ha confermato, ritenendo legittima la revoca e spettante ai ricorrenti solo l’indennità sostitutiva, senza però condannare l’azienda al relativo pagamento, perché non compresa nel petitum.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell’indennità sostitutiva, richiamando il principio per cui la sostituzione del dirigente medico non integra mansioni superiori, ma la relativa indennità è dovuta. La domanda di pagamento di “tutti i compensi” non può essere frazionata: la richiesta dell’indennità è una mera puntualizzazione del titolo invocato, non una mutatio libelli.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo rigetta, affermando che il giudicato non spiega efficacia preclusiva per i periodi successivi, dovendo il lavoratore provare la continuità dell’esercizio delle mansioni superiori.
Infine, il terzo motivo è infondato: la motivazione della Corte territoriale non è apparente, essendo percepibile l’iter logico seguito.
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Nota della Redazione
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