Revocazione per errore di fatto: censure sull’autosufficienza restano errori di giudizio (Cass. civ. Sez. III n. 13128 del 17.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., postula una svista percettiva immediatamente percepibile, emergente da un contrasto obiettivo fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, una desunta dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali, senza necessità di indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive. Non integra l’errore revocatorio la censura che contesti l’interpretazione dei motivi di ricorso o la valutazione delle risultanze processuali: in tal caso si denuncia un errore di giudizio, estraneo al rimedio. Il giudizio espresso dalla sentenza di legittimità sulla violazione dei principi di autosufficienza, tassatività e specificità del ricorso per cassazione attiene alla valutazione, non alla percezione, e non è revocabile. Il vizio che nasca da falsa percezione di norme giuridiche, per obliterazione o distorsione della loro portata, integra error iuris, non errore di fatto.
Il Fatto
La ricorrente, avvocato che si difende da sé medesima ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., aveva impugnato davanti al Tribunale due cartelle esattoriali, l’una per la tassa di registro e l’altra per la tassa sui rifiuti. Il giudice adito aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario; la Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione e la Corte di cassazione, con ordinanza del 7 aprile 2023, n. 9571, aveva rigettato il ricorso.
La ricorrente ha quindi proposto revocazione di quella ordinanza, deducendo plurimi errori di fatto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità e depositando, con la memoria illustrativa, alcune istanze di incostituzionalità riferite a interi corpora normativi.
La Motivazione della Corte
Le istanze di legittimità costituzionale sono dichiarate inammissibili per irrilevanza, prima ancora che rigettate per manifesta infondatezza, perché rivolte a interi complessi normativi — dal codice di rito all’ordinamento tributario — e non a disposizioni puntualmente individuate, con particolare riguardo agli artt. 82, terzo comma, e 365 cod. proc. civ..
Il ricorso per revocazione è inammissibile per una ragione che discende dalle stesse premesse dell’atto: la ricorrente non è iscritta nell’albo speciale degli abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. La regola impone, nel grado di legittimità, la rappresentanza e difesa di un avvocato iscritto a tale albo, quale requisito del corretto esercizio della difesa tecnica: si tratta di un onere che non preclude irragionevolmente l’accesso alla giustizia, come chiarito dal massimo consesso.
Una seconda ragione attiene alla struttura dell’atto: digressioni storiche e deduzioni non decifrabili inibiscono la ricostruzione dei fatti di causa, con violazione dell’art. 366 n. 3 cod. proc. civ., in tema di revocazione.
Nel merito, la Corte ricostruisce la nozione di errore di fatto: esso deve risultare da un contrasto immediato e obiettivo tra la sentenza impugnata e gli atti processuali, deve essere essenziale e decisivo, deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità e non un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata. Restano fuori dal rimedio la falsa percezione di norme giuridiche — che integra error iuris — e la pretesa errata interpretazione dei motivi di ricorso o delle risultanze processuali.
La Corte rileva che, dietro lo schermo dell’errore revocatorio, la ricorrente dissimula una critica all’interpretazione dei principi di autosufficienza, chiarezza espositiva, tassatività e specificità del ricorso, nonché all’individuazione dell’oggetto del ricorso: doglianze che denunciano un errore di giudizio, come tale non sindacabile con la revocazione. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese, non avendo l’intimata depositato controricorso, e si dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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