La divisione ereditaria squilibrata è atto dispositivo revocabile (Cass. civ. Sez. 3 n. 10104 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria non richiede la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente che l’atto compiuto renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito. Rileva non solo la variazione quantitativa, ma anche quella qualitativa del patrimonio, ove idonea a pregiudicare in concreto la garanzia generica ex art. 2740 c.c. L’atto di divisione, ove determini uno squilibrio tra le attribuzioni ai condividenti, può assumere natura dispositiva e quindi pregiudizievole per i creditori, specie qualora il debitore riceva un corrispettivo in denaro facilmente occultabile o sottraibile all’aggressione esecutiva. È apparente, e quindi nulla ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione basata su una affermazione generale e astratta, carente del giudizio di fatto.
Il Fatto
Un avvocato conveniva in giudizio i propri clienti, chiedendo la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto di divisione ereditaria stipulato tra questi ultimi. L’attore assumeva che l’atto fosse stato posto in essere in pregiudizio del suo credito, pari a una somma dovuta per prestazioni professionali mai retribuite. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo che la divisione non avesse determinato una diminuzione patrimoniale, avendo anzi incrementato la disponibilità di beni del debitore. L’attore proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando tra l’altro il vizio di motivazione apparente della sentenza d’appello.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, esaminato in via prioritaria per ragioni logiche, con il quale il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per omessa motivazione. La Corte d’Appello aveva escluso la natura dispositiva dell’atto di divisione sul rilievo che questo aveva comportato un incremento di beni per il debitore. Tale affermazione è stata giudicata priva di idonea e congrua motivazione, riducendosi a una mera affermazione apodittica.
La Suprema Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui l’azione revocatoria ordinaria non presuppone la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore: è sufficiente che l’atto renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito. A tal fine, non rileva solo la variazione quantitativa del patrimonio, ma anche quella qualitativa, ove idonea a pregiudicare in concreto la garanzia generica. Sono stati citati i precedenti di Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 30/06/2015, Cass. n. 9192/2021 e Cass., Sez. VI-3, ord. n. 15866 del 17/05/2022.
La Corte ha precisato che l’atto di divisione, quando determina uno squilibrio tra le attribuzioni ai condividenti, può assumere natura dispositiva. Il pregiudizio è particolarmente evidente qualora il debitore riceva un corrispettivo in denaro, facilmente occultabile o sottraibile all’aggressione esecutiva dei creditori.
Nella specie, il giudice di merito aveva escluso la natura dispositiva senza confrontarsi con la deduzione dell’attore circa l’effetto qualitativo e quantitativo peggiorativo della divisione, né con l’accertamento dell’occultamento del corrispettivo da parte del debitore. La motivazione, ridotta a un’affermazione generale e astratta, è stata qualificata come motivazione apparente, integrando il vizio previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come confermato dai precedenti di Cass. n. 4166/2024 e Cass. n. 6758/2022.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2740 c.c. – Responsabilità patrimoniale
- Art. 2901 c.c. – Condizioni
- Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza