Relata di notifica non depositata: ricorso in cassazione improcedibile (Cass. civ. Sez. I n. 13126 del 17.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna il ricorrente a subirne le conseguenze. Sorge così l’onere di depositare, unitamente al ricorso e nel termine di cui all’art. 369, comma 1°, cod. proc. civ., copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione. L’omesso deposito della sola relata determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2°, n. 2, cod. proc. civ., vizio rilevabile d’ufficio e non sanato dalla mancata contestazione del controricorrente. La sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, non essendo prevista alcuna possibilità di deposito tardivo della relata ex art. 372 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il curatore del fallimento conveniva in giudizio una società innanzi al tribunale, deducendo che il fallito, sette mesi prima della sentenza dichiarativa, aveva trasferito alla società un’unità abitativa. Secondo il ricorrente, l’atto integrava una fattispecie di simulazione assoluta ovvero, a fronte del mancato incasso del prezzo, un atto a titolo gratuito, con richiesta di accertamento, declaratoria di nullità o revocatoria ex art. 64 l. fall.

Il tribunale, inquadrata la fattispecie nell’art. 67, comma 2°, l. fall., revocava l’atto impugnato. La corte d’appello accoglieva il gravame, ritenendo che il fallimento non avesse proposto alcuna azione revocatoria ex art. 67 l. fall. e dichiarando la sentenza appellata nulla per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Il fallimento proponeva due ricorsi per cassazione, dichiarando che la sentenza gli era stata notificata.

La Motivazione della Corte

Riuniti i ricorsi, la Corte li dichiara improcedibili per violazione dell’art. 369, comma 2°, n. 2, cod. proc. civ. Il ricorrente, pur avendo dichiarato che la sentenza gli era stata notificata, si era limitato a depositare la copia autentica con attestazione di conformità, ma non anche la relazione della relativa notificazione, senza che la copia notificata potesse rinvenirsi nella produzione della resistente o nel fascicolo d’ufficio.

La Corte ricostruisce la regola: il ricorso è improcedibile quando la parte dichiari di aver ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando la sola copia autentica priva della relata. Il difetto non comporta improcedibilità solo se la notificazione del ricorso si è perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra le due date assicura lo scopo della norma. Nel caso di specie la sentenza è stata depositata il 24/3/2023 e il ricorso notificato solo il 21/9/2023, oltre il termine breve di sessanta giorni.

Il collegio richiama il principio consolidato: ove il ricorrente abbia allegato, anche implicitamente, la notificazione della sentenza ai fini del termine breve, opera il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., sorgendo l’onere di depositare copia autentica munita della relata entro il termine dell’art. 369, comma 1°, cod. proc. civ. La dichiarazione di avvenuta notificazione attesta un fatto processuale che impegna la parte a subirne le conseguenze, senza possibilità di recupero mediante produzione tardiva ex art. 372 cod. proc. civ.

Il difetto di procedibilità, quando il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica priva della relata, deve essere rilevato anche d’ufficio e non è sanato dalla mancata contestazione del controricorrente. La Corte esclude il contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU: l’adempimento è preliminare e non oneroso, ed è finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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