Prova per presunzioni e ricostruzione dei ricavi con metodo analitico-induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 13205 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova civile conseguente ad accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione non devono essere necessariamente plurimi, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su un elemento unico, preciso e grave. La relazione tra fatto noto e fatto ignoto non richiede carattere di necessità, essendo sufficiente che l’esistenza del fatto da dimostrare derivi dal fatto noto secondo canoni di ragionevole probabilità. La valutazione della rilevanza dell’elemento presuntivo, se sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria, non è sindacabile in sede di legittimità. In tema di IVA, la detrazione dei costi richiede la loro inerenza all’attività di impresa, la cui prova, in caso di contestazione dell’amministrazione finanziaria, grava sul contribuente.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente due avvisi di accertamento con cui recuperava maggiori imposte ai fini IRES, IVA e IRAP per gli anni 2014 e 2015, contestando maggiori ricavi non dichiarati, costi non deducibili e IVA illegittimamente detratta. Dalla verifica del modello Unico emergevano non congruità e non coerenza dei dati dichiarati, con sottodimensionamento dei ricavi secondo gli studi di settore.
L’Ufficio ricostruiva quindi i ricavi con il metodo analitico-induttivo. La società impugnava gli avvisi; la Commissione provinciale accoglieva parzialmente uno dei ricorsi e rigettava l’altro. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio e rigettava quello incidentale della società. Proponeva allora ricorso per cassazione la contribuente, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi — trattati congiuntamente — sono in parte infondati e in parte inammissibili. La Corte ribadisce il principio per cui, nella prova per presunzioni, il nesso tra fatto noto e fatto ignoto non deve avere carattere di necessità, bastando che l’esistenza del fatto da dimostrare derivi dal fatto noto alla stregua di canoni di ragionevole probabilità.
Sul piano dell’accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione non devono essere necessariamente plurimi, benché l’art. 2729, comma 1, cod. civ., l’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 e l’art. 54 d.P.R. n. 633/1972 si esprimano al plurale. Il convincimento del giudice può fondarsi anche su un solo elemento, preciso e grave.
La Corte richiama una consolidata linea giurisprudenziale (Sez. V n. 11162 del 2021, Sez. I n. 23153 del 2018, Sez. V n. 656 del 2014) e ne trae la conferma per il caso di specie, dove ci si è basati su un quantitativo di farina, fatto noto e non contestato. Vengono evocati anche precedenti in materia di accertamento induttivo, quali la ricostruzione dei ricavi di un albergo sulla base del lavaggio degli asciugamani (Sez. V n. 4017 del 2010) e di un’impresa di ristorazione sul consumo di acqua minerale (Sez. V n. 17408 del 2010).
Risulta dunque legittima la ricostruzione dei ricavi basata su calcoli oggettivi, di cui la motivazione tiene puntualmente conto. Anche sul calcolo dello sfrido la motivazione è articolata e non censurabile, attenendo i rilievi alla richiesta di una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità: è inammissibile il ricorso che, deducendo apparentemente una violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti.
Il quarto motivo è infondato. In tema di IVA, la detrazione dei costi ne richiede l’inerenza all’attività di impresa, secondo una valutazione qualitativa e non utilitaristica, la cui prova, in caso di contestazione, è a carico del contribuente (Sez. V n. 3747 del 2025). La Commissione ha motivatamente escluso l’inerenza di alcune fatture, non provata per difetto di documentazione di supporto, non essendo sufficiente la mera regolarità contabile. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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