Definizione agevolata della lite ed estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 3839 del 15.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso in cassazione, conseguente alla definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 5, comma 2, legge n. 130 del 2022, determina l’estinzione del giudizio, una volta accertata la regolarità della definizione e l’integrale pagamento degli importi dovuti. La declaratoria di estinzione non travolge il regolamento delle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate per espressa previsione dell’art. 5, comma 5, legge n. 130 del 2022. La concorde rappresentazione delle parti sulla avvenuta definizione agevolata esonera la Corte da ogni apprezzamento sul merito delle censure.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Caltanissetta, con sentenza n. 10372/2021, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e dichiarato legittimo l’avviso di accertamento impugnato dai ricorrenti. Contro tale pronuncia i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, resistito dal controricorso dell’Ufficio.
In pendenza del giudizio i ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso, dichiarando di aver presentato istanza di definizione agevolata e di aver corrisposto gli importi dovuti. L’Agenzia ha confermato la regolarità della definizione, chiedendo che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate.
La Motivazione della Corte
La Corte ha verificato la sussistenza dei requisiti di legge per pervenire alla declaratoria di estinzione, valorizzando due elementi convergenti: la rinuncia ritualmente depositata dai ricorrenti e la conferma, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’avvenuta definizione agevolata della lite.
Il quadro normativo di riferimento è offerto dall’art. 5, comma 2, legge n. 130 del 2022, che consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cassazione mediante il pagamento degli importi dovuti, e dall’art. 5, comma 5, della medesima legge, che disciplina il destino delle spese.
Sul punto la Corte ha aderito alla richiesta della controricorrente. La regola espressa dalla norma — secondo cui, in ogni caso, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate — è stata applicata senza margini di discrezionalità, coerentemente con il tenore letterale della disposizione.
L’effetto della definizione è pertanto duplice: da un lato l’estinzione del giudizio di legittimità, senza esame nel merito dei quattro motivi di ricorso; dall’altro la cristallizzazione del regolamento delle spese in favore della parte che le ha sostenute, secondo il criterio legale inderogabile.
Il P.Q.M. ha quindi dichiarato l’estinzione del procedimento, dando atto della regolare definizione agevolata intervenuta tra le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.