Notifica cartelle a familiare convivente e preavviso ipotecario (Cass. civ. Sez. V n. 13349 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella eseguita mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602/1973, è regolata dalle norme del servizio postale ordinario e non da quelle della legge n. 890/1982. Ove la consegna del piego avvenga a mani di un familiare che si dichiari convivente con il destinatario, si presume che l’atto sia giunto a conoscenza di quest’ultimo, restando a carico del medesimo l’onere della prova contraria, senza che rilevino le sole certificazioni anagrafiche attestanti una diversa residenza del consegnatario; non è pertanto necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa. In tema di esecuzione coattiva, l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non costituisce atto dell’espropriazione forzata e può essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, ma deve essere preceduta, a pena di nullità per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, dalla comunicazione al contribuente e dalla concessione di un termine di trenta giorni per il pagamento o la presentazione di osservazioni.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’iscrizione ipotecaria su immobili e l’avviso di fermo amministrativo su un veicolo, unitamente a cinquantanove cartelle di pagamento emesse dalla concessionaria della riscossione. La commissione provinciale dichiarava il difetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria e, nel resto, accoglieva parzialmente il ricorso, rilevando la nullità di otto notifiche e l’invalidità dell’iscrizione ipotecaria e del fermo per mancanza del preavviso al contribuente.
La commissione regionale accoglieva in parte l’appello della concessionaria, dichiarando valide due notifiche. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Il contribuente ha depositato un atto difensivo nel 2021, a fronte di un ricorso notificatogli nel 2016.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva la tardività dell’atto depositato dal contribuente, depositato diversi anni dopo la notifica del ricorso e non notificato alla controricorrente. Un atto siffatto non può qualificarsi come controricorso, poiché il mero deposito non basta a instaurare il contraddittorio: la parte ricorrente deve acquisirne legale conoscenza per poter presentare le proprie osservazioni. Ne consegue l’inammissibilità dell’atto e l’invalidità della procura speciale apposta in calce, perché il potere certificativo del difensore è circoscritto agli atti indicati dall’art. 83, comma 3, cod. proc. civ.
Nel merito, il primo motivo è fondato. La Corte ribadisce che la notifica dell’iscrizione ipotecaria può avvenire mediante invio diretto di una raccomandata con avviso di ricevimento, modalità alternativa affidata in via esclusiva all’agente della riscossione e all’ufficiale postale. Tale notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall’avviso, senza necessità di apposita relata, poiché è l’ufficiale postale a garantire l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario. Quando la consegna avviene a mani di un familiare dicharatosi convivente, opera la presunzione di conoscenza dell’atto, con onere contrario a carico del destinatario, non essendo sufficienti le sole certificazioni anagrafiche.
La Corte precisa che la notifica eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 è disciplinata dalle norme del servizio postale ordinario, con esclusione dell’art. 1, comma 813, legge n. 145/2018, privo di efficacia retroattiva, e non da quelle della legge n. 890/1982. Non è quindi necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa.
Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, sono parimenti fondati. L’onere di impugnazione specifica richiesto dall’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 è assolto anche quando la parte ribadisca in appello le argomentazioni già svolte in primo grado. La concessionaria aveva riprodotto le cartelle, indicandone i destinatari e chiedendo la riforma della pronuncia. Il quarto motivo resta assorbito.
Il quinto motivo è infondato. La ricorrente ha omesso di trascrivere il ricorso introduttivo, violando il principio di autosufficienza, sicché non è dato verificare l’eccezione effettivamente sollevata. Nel merito, l’iscrizione ipotecaria non è atto di espropriazione forzata e non richiede la notifica dell’intimazione, ma esige, a pena di nullità, il preavviso con termine di trenta giorni. Quanto al fermo, il preavviso è atto autonomamente impugnabile. La sentenza è cassata sul primo motivo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.
Nota della Redazione
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