Delega di firma e presunzione di appartenenza alla carriera direttiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 14504 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, conferita ai sensi dell’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 dal dirigente a un funzionario della carriera direttiva, ha natura di delega di firma e non di funzioni. Per la sua validità non è richiesta l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, potendo tali elementi essere individuati anche mediante ordini di servizio. L’appartenenza del funzionario delegato alla carriera direttiva, una volta prodotta in giudizio la delega, si presume, gravando sul contribuente l’onere della prova contraria. La segnatura di protocollo apposta su un atto amministrativo, quale la delega di firma, attribuisce a tale atto data certa sino a querela di falso e si riferisce al documento nella sua interezza.
Il Fatto
L’Ufficio finanziario notificava a un’associazione sportiva dilettantistica e al suo presidente un avviso di accertamento, emesso per maggiori imponibili ai fini Ires, Irap e Iva relativi all’anno d’imposta 2012. I contribuenti impugnavano l’atto dinanzi al giudice tributario provinciale, che respingeva il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche confermava la decisione, ritenendo l’avviso regolarmente sottoscritto da un funzionario della carriera direttiva delegato dal capo dell’Ufficio, e precisando che eventuali irregolarità dell’atto di delega non avrebbero comunque comportato la nullità dell’avviso. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ha esaminato congiuntamente i motivi relativi alla dedotta nullità dell’avviso per carenza di data certa degli atti di delega. Ha osservato che il registro di protocollo, nel quale il pubblico ufficiale annota in ordine cronologico la corrispondenza, costituisce un atto pubblico con efficacia di prova privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c. La stampigliatura meccanografica recante gli estremi del protocollo, formatasi in data anteriore alla sottoscrizione dell’avviso, fa fede fino a querela di falso della data di formazione dell’atto di delega, che non è stata esperita nella specie. La segnatura di protocollo, inoltre, attribuisce data certa al documento nella sua interezza, a prescindere dalla pagina su cui è apposta.
Quanto ai motivi concernenti la prova dell’appartenenza del funzionario sottoscrittore alla carriera direttiva, la Corte ha richiamato il proprio più recente orientamento, a cui ha inteso dare continuità. La delega di firma, a differenza della delega di funzioni, non richiede uno specifico onere motivazionale né l’indicazione del nominativo del delegato, essendo un atto organizzativo interno all’ufficio. Ne consegue che, una volta prodotta in giudizio la delega, l’appartenenza del delegato alla carriera direttiva si presume, con onere della prova contraria a carico del contribuente. In tale prospettiva, la produzione dell’estratto di ruolo del personale non era necessaria, essendo superflua ogni ulteriore indagine sulla sua data certa o conformità all’originale.
La Corte ha pertanto ritenuto infondate o inammissibili le censure dei ricorrenti e ha rigettato il ricorso, condannando i contribuenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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