Contributo di solidarietà CNPADC illegittimo senza base legale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13350 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà introdotto da una Cassa previdenziale privatizzata mediante delibera regolamentare sui trattamenti pensionistici già quantificati ed erogati è illegittimo, perché incide come prelievo su una prestazione già determinata e non come criterio di determinazione della pensione, così violando la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. L’art. 22 del Regolamento della Cassa non può derogare a fonti di livello primario, non essendo i regolamenti degli enti privatizzati annoverabili tra quelli di delegificazione. Gli atti ricadenti nel numerus clausus post-riforma del 2006 devono comunque rispettare il principio del pro rata per i pensionati che hanno maturato il diritto prima del 2007. Il termine di prescrizione dell’azione di recupero delle somme indebitamente trattenute è quello ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ., e non quello quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., difettando i requisiti di liquidità ed esigibilità del credito.

Il Fatto

L’ente previdenziale privatizzato impugna in Cassazione la sentenza della Corte d’Appello che, confermando il primo grado, ha accertato l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sul trattamento pensionistico di un professionista collocato a riposo da ottobre 2004, per effetto di una serie di delibere di rinnovo della misura introdotta dal regolamento dell’ente.

La pronuncia di merito aveva condannato la Cassa alla restituzione delle somme trattenute nel limite della prescrizione decennale, escludendo l’applicabilità del prelievo dell’1% previsto dall’art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011 per gli anni 2012 e 2013, per difetto del presupposto dell’inerzia dell’ente. Il ricorso è affidato a tre motivi: legittimità del contributo regolamentare, applicabilità del prelievo di fonte legislativa, durata quinquennale della prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, richiamando la proposta di definizione accelerata e il consolidato orientamento di legittimità. Il Collegio ripercorre le condizioni di ammissibilità dell’azione, valorizzando la funzione deflattiva del procedimento camerale in presenza di indirizzi stabili e in assenza di argomenti innovativi.

Sul primo motivo, la Corte osserva che le Sezioni Unite n. 17742 del 2015 avevano già distinto i professionisti con pensione maturata prima della riforma del 2006 — per i quali opera rigorosamente il principio del pro rata secondo la formulazione originaria dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 — dai pensionati successivi al 2007. La modifica dell’art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 ha ampliato gli strumenti adottabili, ma non ha legittimato prelievi che colpiscono il trattamento già determinato.

La pronuncia ribadisce l’incompatibilità con il numerus clausus di ogni provvedimento che, a prescindere dal criterio di determinazione del trattamento, introduca una trattenuta su pensioni già quantificate. Il contributo di solidarietà, per la sua natura provvisoria e limitata nel tempo, non persegue l’equilibrio finanziario di lungo termine richiesto dalla norma di interpretazione autentica del 2013. Esula pertanto dal novero degli atti consentiti.

Quanto al secondo motivo, il richiamo all’art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011 non è pertinente: si tratta di istituto di fonte legislativa, eccezionale e biennale, applicato in percentuale fissa e condizionato all’inerzia dell’ente. L’illegittimità giudiziale del contributo regolamentare non equivale all’inattività richiesta dalla norma, sicché manca il presupposto applicativo.

Sul terzo motivo, la Corte conferma la prescrizione decennale: le somme oggetto di contestazione non sono “pagabili” ex art. 2948, n. 4, cod. civ., poiché il credito difetta di liquidità ed esigibilità finché resta controverso l’ammontare del trattamento. L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda la diversa ipotesi della riliquidazione della pensione e non la restituzione di una trattenuta illegittima, cosicché non si configura alcuna disparità costituzionale rispetto ai pensionati delle gestioni pubbliche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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