Portabilità del numero telefonico e prova del danno per presunzioni (Cass. civ. Sez. III n. 13518 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La portabilità del numero telefonico non costituisce un servizio accessorio, ma integra oggetto della prestazione dovuta dall’operatore all’utente ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. n. 7/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2007. In caso di inadempimento, vanno risarcite tutte le ripercussioni negative, patrimoniali e non patrimoniali, subite dall’utente, dovendosi prescindere dall’esistenza di mezzi alternativi estranei al rapporto contrattuale. Il danno patrimoniale può essere provato anche per presunzioni; quello non patrimoniale è liquidato necessariamente in via equitativa. La valutazione equitativa, cui il giudice può ricorrere anche d’ufficio e in grado di appello, presuppone la certezza del danno e la sua impossibilità o estrema difficoltà di prova nel preciso ammontare, attenendo alla quantificazione e non all’individuazione del pregiudizio, nel rispetto del principio di integralità del ristoro.

Il Fatto

L’utente conveniva in giudizio la società di telecomunicazioni lamentando il distacco e la mancata portabilità della linea telefonica utilizzata da oltre trent’anni. Domandava la risoluzione del contratto, la restituzione degli importi addebitati dopo la disattivazione del servizio e il risarcimento dei danni, da quantificarsi secondo l’indennizzo del Regolamento AGCOM n. 73/2011 o, in subordine, in via equitativa.

Il Tribunale dichiarava la risoluzione per inadempimento della società e condannava quest’ultima al risarcimento. La Corte d’Appello, in parziale riforma, confermava la risoluzione ma rigettava la domanda risarcitoria. L’utente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi, lamentando l’erronea esclusione del ristoro patrimoniale e non patrimoniale.

La Motivazione della Corte

La Corte, riuniti i motivi per connessione, li accoglie nei termini indicati. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che la number portability costituisce oggetto della prestazione dovuta dall’operatore, e non un mero servizio accessorio, come si desume dall’art. 1, comma 3, D.L. n. 7/2007, che garantisce all’utente la facoltà di trasferire l’utenza presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati.

Confermato l’inadempimento della società, la Corte censura la sentenza d’appello per aver escluso il risarcimento evidenziando la mera possibilità di ricorrere a mezzi alternativi di comunicazione. Tale affermazione è erronea: rilevano tutte le ripercussioni negative subite dall’utente, patrimoniali e non patrimoniali, dovendosi prescindere da mezzi estranei al rapporto contrattuale, come tali del tutto irrilevanti.

Quanto al danno patrimoniale, esso può essere provato anche per presunzioni, compreso il nesso causale tra condotta e perdita, e il ristoro deve corrispondere alla sua esatta commisurazione, restituendo al patrimonio la medesima consistenza che avrebbe avuto senza il fatto. Per alcune voci, come il danno futuro e la perdita di chance, la valutazione non può che essere equitativa.

Il danno non patrimoniale, derivante da inadempimento contrattuale, è risarcibile senza ricorrere al cumulo di azioni, poiché ai sensi dell’art. 1174 c.c. l’interesse del creditore può essere anche non patrimoniale. Esso ricomprende la doppia dimensione del danno relazionale e del danno morale, la cui prova può essere offerta anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. Il relativo ristoro impone sempre una valutazione equitativa, diretta alla compensazione socialmente adeguata, subordinata alla certezza del danno e all’impossibilità di provarlo nel preciso ammontare. I criteri utilizzabili includono anche quelli dettati in tema di indennizzi dal Regolamento AGCOM n. 73/11/CONS.

La Corte conclude che la sentenza impugnata ha disatteso tali principi, escludendo genericamente e apoditticamente il pregiudizio senza valorizzare le circostanze concrete, rilevanti anche ai fini della prova per presunzioni. Accoglie pertanto il ricorso, cassa in relazione la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello, in diversa composizione, perché accerti e valuti le conseguenze pregiudizievoli patrimoniali e non patrimoniali, tenendo conto della provabilità per presunzioni e della liquidazione equitativa, anche d’ufficio, nel rispetto dell’integralità del ristoro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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