Inammissibile il ricorso privo dell’esposizione sommaria dei fatti (Cass. civ. Sez. III n. 13520 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., impone al ricorrente di dare conto in modo chiaro ed esauriente, benché non analitico, dei fatti di causa, delle reciproche pretese, delle eccezioni e delle difese, dello svolgimento della vicenda processuale e delle argomentazioni essenziali su cui si fonda la sentenza impugnata. La prescrizione non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di assicurare al giudice di legittimità una conoscenza completa del fatto sostanziale e processuale, senza necessità di attingere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza gravata. Ne consegue che il ricorso che ometta radicalmente tale illustrazione è inammissibile, restando preclusa la disamina nel merito delle questioni poste.
Il Fatto
Alcuni ricorrenti hanno proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo che li aveva condannati al pagamento di una somma di denaro in favore dei controricorrenti. Il Tribunale di Teramo aveva respinto l’opposizione; la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado.
Avverso tale sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. I controricorrenti hanno resistito con controricorso e depositato memoria illustrativa. La causa è stata trattata in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio un vizio di contenuto-forma dell’atto introduttivo, preliminare e assorbente rispetto all’esame dei motivi. Il ricorso, infatti, risulta inosservante del requisito della esposizione sommaria dei fatti imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
La Corte richiama il proprio indirizzo ormai consolidato, al quale intende assicurare continuità. Per soddisfare il requisito, il ricorso deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale risultino le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto, le eccezioni e le difese, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali su cui si fonda la sentenza impugnata.
Il Collegio sottolinea che la prescrizione non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure, senza necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata. Sul punto sono richiamati molteplici precedenti, tra cui Cass. n. 3836 del 2023, Cass. n. 7579 del 2022 e Cass. n. 24432 del 2020.
Nel caso concreto, l’atto omette radicalmente di illustrare la ragione causale del ricorso monitorio, le contestazioni formulate con l’opposizione, le difese della parte opposta nel giudizio di prime cure, le attività compiute in tale giudizio e la trama motivazionale della sentenza conclusiva. Quanto all’appello, sono riportate unicamente le intestazioni dei motivi e le conclusioni, senza le argomentazioni svolte dalla parte appellata.
Tale gravissima deficienza espositiva mina una pur minima comprensione del fatto processuale, precludendo la disamina nel merito delle questioni. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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